| (Adempimenti e prerogative
degli enti locali).
1. L'indicazione dei beni immobili da dismettere
contenuta nel piano di cui all'articolo 3 è comunicata alle
regioni ed ai comuni interessati. Il comune nel quale sono
situati tali immobili provvede entro tre mesi dalla
comunicazione, d'intesa con il Ministro della difesa e sentita
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la regione, tenendo conto degli indirizzi di pianificazione
territoriale, alla modificazione delle destinazioni d'uso
degli stessi attraverso variante allo strumento urbanistico,
adeguandole a quelle delle zone omogenee in cui sono inseriti.
A detta variante si applicano le procedure semplificate di cui
all'articolo 25, primo comma, lettera c), della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.
2. Il valore degli immobili da dismettere per il riuso è
determinato dall'ufficio tecnico erariale sulla base della
nuova destinazione d'uso.
3. Al comune, anche consorziato con enti pubblici locali
ovvero amministrazioni o aziende pubbliche ubicate nei
territori di competenza o con privati, è attribuito il diritto
di prelazione sull'alienazione. Il Ministro della difesa
comunica al comune, alla provincia ed alla regione il valore
degli immobili che intende alienare, come determinato ai sensi
del comma 2. Entro i successivi trenta giorni il comune, ove
intenda esercitare il diritto di prelazione, provvede alla
redazione e alla trasmissione di apposito piano finanziario da
cui risultino i mezzi finanziari o patrimoniali occorrenti per
procedere all'acquisto dell'immobile da dismettere.
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