| (Permuta di beni immobili
per uso militare).
1. Il comune, nell'ambito delle indicazioni contenute
nel piano di cui all'articolo 3, ed ove intenda procedere
all'acquisto dell'immobile mediante permuta, entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4, provvede
all'individuazione dei beni immobili di sua proprietà da
dismettere per il riuso a fini militari da parte del Ministero
della difesa. I beni dati in permuta costituiscono in tutto o
in parte il corrispettivo dell'alienazione degli immobili del
Ministero della difesa da dismettere.
2. Il comune provvede, entro novanta giorni
dall'individuazione dei beni immobili di cui al comma 1, alla
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conseguente modificazione della destinazione d'uso degli
immobili dati in permuta attraverso variante allo strumento
urbanistico.
3. Il valore degli immobili dati in permuta è determinato
dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle nuove
destinazioni d'uso.
4. Il comune comunica al Ministro della difesa i beni che
intende dare in permuta ed il relativo valore così come
determinato ai sensi del comma 3.
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