| (Diritti di prelazione).
1. Trascorso il termine di trenta giorni di cui al
comma 3 dell'articolo 4, qualora il comune non abbia
comunicato di volere esercitare il proprio diritto di
prelazione e presentato nello stesso termine il relativo piano
finanziario, possono esercitare il medesimo diritto, entro
trenta giorni, la provincia e la regione, con le medesime
modalità di cui agli articoli 4 e 5.
2. Il versamento del corrispettivo ovvero il trasferimento
dei beni immobili dati in permuta, deve avvenire in ogni caso,
qualunque sia il soggetto pubblico interessato all'acquisto,
entro un anno dalla data di esercizio del diritto di
prelazione.
3. Il controvalore in immobili, nel caso di permuta con
immobili comunali, è direttamente assunto nel demanio statale
in uso al Ministero della difesa.
4. Qualora vi sia rinuncia al diritto di prelazione ovvero
siano trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, gli
immobili possono essere offerti ad altri enti pubblici ed a
privati per proposte di permute che devono pervenire entro
novanta giorni ovvero sono posti in vendita per pubblici
incanti al prezzo base di cui all'articolo 5, comma 3.
Modalità e tempi dei pubblici incanti sono comunicati al
comune, alla provincia ed alla regione territorialmente
competenti. In ogni caso, è stipulata un'apposita convenzione
tra il Ministero della difesa e gli enti pubblici interessati
per territorio e per competenza urbanistica, allo scopo di
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determinare un'attribuzione di destinazione d'uso degli
immobili che sia conveniente per la Amministrazione della
difesa, ma coerente con le esigenze urbanistiche dei soggetti
titolati dalla pianificazione territoriale, anche per parti
che, permutate, assumerebbero una nuova qualificazione
militare.
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