| (Concessione di servizi).
1. Per la realizzazione dell'intero piano quinquennale
di interventi il Ministro della difesa può avvalersi di un
qualificato soggetto concessionario cui demandare l'esecuzione
di tutti i servizi tecnici ed amministrativi occorrenti alla
relizzazione delle opere con esclusione dei soli compiti
direttamente esecutivi. A tale riguardo il Ministro della
difesa, assistito dal capo di stato maggiore della difesa,
previa l'acquisizione del motivato parere dei capi di stato
maggiore di Forza armata e del comandante dell'Arma dei
carabinieri, avvalendosi altresì del parere degli organi
tecnici delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
approva l'elenco delle società ritenute affidabili,
individuate in base ai requisiti di sicurezza, di segretezza,
di riservatezza, di capacità tecnica specifica, di specifica
esperienza nel settore delle infrastrutture destinate alla
difesa nazionale maturata nella realizzazione di programmi di
analoga rilevanza, di capacità progettuale innovativa, di
idoneità ad assicurare criteri tecnici e funzionali omogenei,
da chiamare a partecipare alla preliminare selezione di
affidabilità per la verifica sperimentale del possesso dei
predetti requisiti, in riferimento ai programmi di
realizzazione delle infrastrutture e dei progetti di opere di
cui alla presente legge.
2. In base all'esito della verifica sperimentale di cui al
comma 1, il Ministro della difesa, sentito il parere di una
commissione composta di tre membri designati dal comitato dei
capi di stato maggiore e dal comandante dell'Arma dei
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carabinieri, individua l'organizzazione produttiva singola,
associata, consorziale, a composizione imprenditoriale mista,
pubblica o privata, cui affidare in concessione unica, il
complesso dei servizi tecnici ed amministrativi occorrenti
alla realizzazione di ogni singolo progetto compreso nel piano
quinquennale di valorizzazione.
3. La concessione di cui al comma 2 ha per oggetto:
a) le attività relative alla cessione dei beni
immobili secondo quanto previsto negli articoli 1, 2 e 3,
nonché alle operazioni di permuta degli immobili dismissibili
con immobili di proprietà degli enti locali elettivi, di altri
enti pubblici e di privati;
b) le attività relative alla vendita a pubblici
incanti, anche per lotti separati, degli immobili da
dismettere di cui sia stata annotata la non permutabilità e
l'incedibilità ai sensi delle disposizioni della presente
legge;
c) il reperimento delle aree necessarie per
l'attuazione dei progetti di cui al piano quinquennale e
l'espletamento di quanto necessario per la loro acquisizione
da parte del Ministro della difesa;
d) la progettazione e lo svolgimento, in nome e
per conto dell'amministrazione concedente, di tutte le
attività necessarie per l'individuazione dei soggetti
esecutori, in conformità alla vigente disciplina in materia di
opere pubbliche e alle direttive tecniche emanate dalla
Amministrazione della difesa e agli specifici requisiti
tipologici e innovativi dettati dalle Forze armate e dall'Arma
dei carabinieri, delle opere militari, delle relative
infrastrutture funzionalmente connesse; degli apprestamenti
difensivi, operativi, tecnici e logistici previsti; degli
edifici destinati a caserme, alloggiamenti, scuole militari
per il personale; degli immobili patrimoniali in genere,
comunque destinati ad uso militare; della ristrutturazione di
quelli esistenti;
e) la direzione dei lavori e l'assistenza al
collaudo.
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4. Le opere da realizzare sono dichiarate di pubblica
utilità, urgenti ed indifferibili e destinate alla difesa
militare. Le predette opere possono essere altresì dichiarate
tali da richiedere speciali misure di sicurezza agli effetti
dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e ad esse si applica la
disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 106 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
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