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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8133
DDL0446-0009
Progetto di legge Camera n. 446 - testo presentato - (DDL13-446)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C446. TESTIPDL
...C446.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC446 ZZ13 ZZPD ZZPR
                  (Concessione di servizi).
       1.  Per la realizzazione dell'intero piano quinquennale
  di interventi il Ministro della difesa può avvalersi di un
  qualificato soggetto concessionario cui demandare l'esecuzione
  di tutti i servizi tecnici ed amministrativi occorrenti alla
  relizzazione delle opere con esclusione dei soli compiti
  direttamente esecutivi.  A tale riguardo il Ministro della
  difesa, assistito dal capo di stato maggiore della difesa,
  previa l'acquisizione del motivato parere dei capi di stato
  maggiore di Forza armata e del comandante dell'Arma dei
  carabinieri, avvalendosi altresì del parere degli organi
  tecnici delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, entro
  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  approva l'elenco delle società ritenute affidabili,
  individuate in base ai requisiti di sicurezza, di segretezza,
  di riservatezza, di capacità tecnica specifica, di specifica
  esperienza nel settore delle infrastrutture destinate alla
  difesa nazionale maturata nella realizzazione di programmi di
  analoga rilevanza, di capacità progettuale innovativa, di
  idoneità ad assicurare criteri tecnici e funzionali omogenei,
  da chiamare a partecipare alla preliminare selezione di
  affidabilità per la verifica sperimentale del possesso dei
  predetti requisiti, in riferimento ai programmi di
  realizzazione delle infrastrutture e dei progetti di opere di
  cui alla presente legge.
     2.  In base all'esito della verifica sperimentale di cui al
  comma 1, il Ministro della difesa, sentito il parere di una
  commissione composta di tre membri designati dal comitato dei
  capi di stato maggiore e dal comandante dell'Arma dei
 
                              Pag. 10
 
  carabinieri, individua l'organizzazione produttiva singola,
  associata, consorziale, a composizione imprenditoriale mista,
  pubblica o privata, cui affidare in concessione unica, il
  complesso dei servizi tecnici ed amministrativi occorrenti
  alla realizzazione di ogni singolo progetto compreso nel piano
  quinquennale di valorizzazione.
     3.  La concessione di cui al comma 2 ha per oggetto:
         a)  le attività relative alla cessione dei beni
  immobili secondo quanto previsto negli articoli 1, 2 e 3,
  nonché alle operazioni di permuta degli immobili dismissibili
  con immobili di proprietà degli enti locali elettivi, di altri
  enti pubblici e di privati;
         b)  le attività relative alla vendita a pubblici
  incanti, anche per lotti separati, degli immobili da
  dismettere di cui sia stata annotata la non permutabilità e
  l'incedibilità ai sensi delle disposizioni della presente
  legge;
         c)  il reperimento delle aree necessarie per
  l'attuazione dei progetti di cui al piano quinquennale e
  l'espletamento di quanto necessario per la loro acquisizione
  da parte del Ministro della difesa;
         d)  la progettazione e lo svolgimento, in nome e
  per conto dell'amministrazione concedente, di tutte le
  attività necessarie per l'individuazione dei soggetti
  esecutori, in conformità alla vigente disciplina in materia di
  opere pubbliche e alle direttive tecniche emanate dalla
  Amministrazione della difesa e agli specifici requisiti
  tipologici e innovativi dettati dalle Forze armate e dall'Arma
  dei carabinieri, delle opere militari, delle relative
  infrastrutture funzionalmente connesse; degli apprestamenti
  difensivi, operativi, tecnici e logistici previsti; degli
  edifici destinati a caserme, alloggiamenti, scuole militari
  per il personale; degli immobili patrimoniali in genere,
  comunque destinati ad uso militare; della ristrutturazione di
  quelli esistenti;
         e)  la direzione dei lavori e l'assistenza al
  collaudo.
 
                              Pag. 11
 
     4.  Le opere da realizzare sono dichiarate di pubblica
  utilità, urgenti ed indifferibili e destinate alla difesa
  militare.  Le predette opere possono essere altresì dichiarate
  tali da richiedere speciali misure di sicurezza agli effetti
  dell'articolo 6, comma 1, lettera  c),  del decreto
  legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e ad esse si applica la
  disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 106 del
  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
  616.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-446 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0446 TOTPAG=0013 TOTDOC=0011 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=008 PAGFIN=0011 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=044600 00 FASCIDC=13DDL0446 SORTNAV=0044600 000 00000 ZZDDLC446 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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