| (Edilizia sperimentale e innovativa).
1. Allo scopo di soddisfare, mediante l'innovazione
tecnica, le esigenze del sistema infrastrutturale di servizio
e alloggiativo delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri,
una quota pari al 5 per cento degli investimenti previsti nei
programmi di cui al piano quinquennale, è destinata alla
sperimentazione di tipologie innovative per le predette
infrastrutture.
2. Il Ministro della difesa, sentiti i Ministri
dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici, determina
gli obiettivi della sperimentazione in riferimento alle
seguenti esigenze:
a) innovazione nei materiali per garantire un più
adeguato livello di compatibilità ambientale, ecologica,
sanitaria e di di protezione dell'utenza;
b) innovazione delle modalità di costruzione, per
assicurare tempi minimi di edificazione e di installazione
delle infrastrutture e dei connessi impianti;
c) innovazione nelle modularità delle
infrastrutture e dei connessi impianti, onde realizzare la
flessibile aderenza alla mutevole e variabile domanda pubblica
di servizio in relazione alla evoluzione del modello di
sicurezza e di difesa;
d) innovazione, per adeguare le infrastrutture
edilizie agli annessi e integrati sistemi di sanità e di
igiene, idrici, di alimentazione, di riscaldamento, di
Pag. 12
smaltimento e di trattazione dei rifiuti, di energia e di
calore;
e) innovazione nei livelli di informatizzazione di
telecomunicazioni, di telerilevamento, di impianti di rete, ai
fini della sicurezza dei complessi e della protezione delle
reti; della ottimizzazione della didattica e della formazione
del personale; della gestione integrata dei servizi collettivi
e individuali.
3. Gli obiettivi della sperimentazione fanno parte del
piano quinquennale di cui all'articolo 3 e sono proposti dal
Ministro della difesa con la forma di direttiva tecnica, che
viene aggiornata, di regola, ogni quinquennio e ogni qualvolta
se ne presenti la necessità. In occasione dell'emanazione di
tale direttiva tecnica e, successivamente, in allegato allo
stato di previsione del dicastero, il Ministro della difesa
invia al Parlamento una relazione sullo stato dei progetti
innovativi attuati, sui risultati della applicazione della
predetta direttiva tecnica, nonché sui programmi di
innovazione e sugli studi di fattibilità, di sperimentazione e
di realizzazione di prototipo posti in essere.
4. Al genio militare è affidato il compito di svolgere
funzioni di osservatorio permanente per l'edilizia militare
innovativa e in particolare di verificare gli standard
di funzionalità e di vivibilità dei progetti presentati, in
ordine al rapporto ottimale di quantità pro capite per
il personale dipendente sotto i profili della formazione,
dell'addestramento, delle esercitazioni, degli impianti per
servizi sportivi, del tempo libero e sanitari, nonché di
quelli infermieristici, di rifornimento idrico, di erogazione
di energia e di calore, di manutenzione e pulizia dei locali,
di smaltimento e di raccolta differenziata dei rifiuti.
5. Per i progetti di cui al comma 4 il Ministero della
difesa può avvalersi di ricerche e di studi di fattibilità
presentati da enti, da università e istituti nazionali di
ricerca, da gruppi professionali a composizione polifunzionale
mista, da imprese e consorzi di imprese sia pubbliche che
private.
| |