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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8137
DDL0447-0002
Progetto di legge Camera n. 447 - testo presentato - (DDL13-447)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C447. TESTIPDL
...C447.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC447 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 3 febbraio
  1993, n.29, sul pubblico impiego, varato nel corso dell'XI
  legislatura, si colloca fra le più incisive e complesse
  riforme in materia di pubblico impiego, volta a rendere
  l'azione della pubblica amministrazione più efficiente ed
  efficace per ricondurla a livelli più rispondenti alle
  esigenze del Paese.
     Merito precipuo della norma è senza dubbio quello di aver
  previsto la separazione della responsabilità politica da
  quella amministrativa, iniziativa quest'ultima destinata a
  ridare credibilità alle istituzioni democratiche.
     L'iniziativa, pur dimostrandosi nel suo complesso valida e
  rispondente alle esigenze del Paese, ha evidenziato alcune
  lacune e smagliature che occorre con urgenza eliminare per
  rendere più efficiente l'esercizio delle funzioni di alta
  dirigenza che sono affidate dalla Costituzione ai funzionari
  pubblici.
     E' a tale finalità che intende provvedere la proposta di
  legge che è stata predisposta a seguito di un attento ed
  accurato esame delle problematiche emerse.
     La riforma infatti non è riuscita a tagliare nettamente i
  nodi con il passato.  Le disposizioni vigenti prevedono, con
  logica corporativa, un diverso regime giuridico tra dirigenti
  generali e dirigenti-funzionari.  I primi, come altri
  dipendenti pubblici (magistrati, avvocati dello Stato,
 
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  militari, eccetera), rimangono disciplinati dai rispettivi
  ordinamenti di natura pubblica, mentre i dirigenti e
  funzionari sono stati assoggettati alla disciplina del codice
  civile.
     E' di tutta evidenza, quindi, l'incongruenza dell'attuale
  disciplina la quale demanda a diverse fonti normative
  l'inquadramento giuridico di dirigenti che svolgono tutti
  funzioni pubbliche di carattere esterno.
     La proposta in titolo tende a sanare la predetta
  incongruenza, ponendo tutti i dirigenti e funzionari nel
  settore pubblico, come del resto è stabilito in altri
  ordinamenti europei (Francia, Germania, eccetera).
     L'iniziativa è altresì volta a perfezionare il criterio di
  separatezza tra potere politico ed amministrativo, introdotto,
  come accennato, dal decreto legislativo n.29 del 1993,
  prevedendo:
       l'accesso alla carriera iniziale dirigenziale con
  concorso pubblico molto selettivo, a similitudine di quello
  per l'accesso alla magistratura, con successivo corso di
  specializzazione presso la Scuola superiore della pubblica
  amministrazione, con riserva del 50 per cento dei posti
  disponibili per i funzionari, dotati di diploma di laurea con
  cinque anni di servizio nella qualifica medesima, mediante
  scelta previa valutazione dei titoli di servizio da parte di
  apposita commissione di avanzamento e successiva
  specializzazione presso la Scuola superiore della pubblica
  amministrazione.  E' stata, altresì, prevista la facoltà per le
  singole amministrazioni di riservare il 20 per cento dei posti
  disponibili a professionisti o dirigenti di impresa da
  selezionare con concorso per titoli le cui modalità sono
  rimandate ad apposito regolamento;
       lo sviluppo della carriera dirigenziale su tre livelli,
  con avanzamenti a scelta previa valutazione di apposita
  commissione, sulla base di titoli di servizio;
       l'istituzione del Consiglio nazionale della dirigenza,
  organo garante dell'imparzialità e di autogoverno del
  personale dirigente, al pari di altri organi già presenti in
  settori in cui sono necessarie determinate garanzie, quali la
  magistratura e l'università.
     Inoltre la normativa vigente ha strutturato la carriera
  dirigenziale su due livelli (dirigente, dirigente generale).
  Si ritiene per contro, come già accennato, che tale carriera
  debba più efficacemente essere articolata su tre livelli
  dirigenziali (referendario, consigliere e consigliere
  generale) al fine di affidare i compiti di alta
  professionalità (controllo di gestione, ispettivo, azione di
  riesame dei procedimenti) a dirigenti più esperti la cui
  attuale carriera invece viene subordinata a mere scelte
  politiche e non a criteri di merito, visto che la scelta
  spesso discende da valutazioni squisitamente politiche, in
  contrasto con i princìpi di separazione tra amministrazione e
  politica previsti dalla delega conferita dal legislatore al
  Governo.
     Ma le riforme al decreto legislativo sopra accennate non
  darebbero ovviamente i frutti sperati se non fossero integrate
  dalla introduzione di un nuovo organo capace di restituire
  effettiva autonomia alla gestione amministrativa dei dirigenti
  separando la nomina di quest'ultimi dalla esclusiva scelta dei
  Ministri mediante il filtro di una precedente valutazione
  tecnica di un autorità imparziale.  E' fondamentale istituire
  un organo di autogoverno e autotutela dei funzionari e
  dirigenti, il Consiglio nazionale della dirigenza, di cui si è
  già precedentemente fatto cenno.
     Tale organo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
  ministri, sarà composto da un numero non superiore a otto
  direttori generali di tutte le amministrazioni dello Stato,
  eletti con criteri di rappresentatività.
     Poiché i nuovi assetti invocati creerebbero alcune
  sperequazioni nei confronti dei funzionari più anziani
  costretti loro malgrado a segnare il passo, si è ritenuto
  opportuno predisporre una norma transitoria al fine di
  tutelare le legittime aspettative dei funzionari stessi con
  oltre vent'anni di carriera amministrativa, consentendo a
  quest'ultimi di conseguire un beneficio quanto meno morale con
  l'inserimento nella prima fascia dirigenziale, così come il
 
                               Pag. 3
 
  decreto legislativo n.29 del 1993, e successive modificazioni,
  ha previsto in altro modo per i soli funzionari del Servizio
  sanitario nazionale.
     Per i funzionari che invece vantano complessivamente un
  minor numero di anni di servizio si è previsto l'inserimento
  nel settore pubblico, con elevazione della possibilità di
  partecipare al concorso pubblico unico di cui si è fatto cenno
  fino a 50 anni di età.  I medesimi funzionari concorrono,
  altresì, al 50 per cento dei posti dirigenziali disponibili
  previa selezione per titoli di servizio valutati da apposita
  commissione di avanzamento.
     Il provvedimento prevede la soppressione delle qualifiche
  ad esaurimento e della IX e VIII qualifica, con l'inserimento
  del personale delle qualifiche ad esaurimento, dei funzionari
  della IX e VIII qualifica funzionale, unitamente al personale
  della VII qualifica funzionale appartenente all'ex carriera
  direttiva, nella qualifica unica di funzionario, articolata su
  tre fasce.
     In particolare il provvedimento consta di 12 articoli:
       Articolo 1.  - La norma propone una modifica al comma
  4 dell'articolo 2 del decreto legislativo, prevedendo
  l'inserimento di tutti i dirigenti e funzionari nel settore
  pubblico.
       Articolo 2.  - Istituisce l'organo di autotutela dei
  dirigenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni.
     Tale organo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
  ministri, è competente alla gestione del personale preposto
  alla gestione pubblica, deliberando tutti i provvedimenti
  relativi all'assunzione in servizio, all'attribuzione dei
  giudizi complessivi, all'approvazione dell'avanzamento in
  carriera, ai pareri per il conferimento di particolari
  incarichi.
       Articolo 3.  - La disposizione ha lo scopo di
  rimodulare la dirigenza su tre qualifiche: referendario,
  consigliere, e consigliere generale.
       Articolo 4.  - La disposizione, ferme le competenze
  dei consiglieri generali, previste dal decreto legislativo,
  aggiunge alcune competenze proprie del dirigente referendario,
  quali la direzione di uffici per le relazioni con il pubblico
  e quelle ispettive.
       Articolo 5.  - La norma ridetermina le funzioni del
  dirigente consigliere con l'attribuzione a quest'ultimo di
  funzioni di controllo, ispettive e di coordinamento.  Prevede,
  altresì, norme per la rimodulazione delle carriere dei
  dirigenti tecnici.
       Articolo 6.  - La disposizione proposta è finalizzata
  ad armonizzare le procedure di verifica attualmente previste
  dal decreto legislativo con la prevista introduzione delle
  funzioni di controllo da parte del Consiglio nazionale della
  dirigenza.
       Articolo 7.  - La norma apporta correttivi in materia
  di trattamento economico dei dirigenti, prevedendo che la
  materia sia oggetto di regolamento delegato ai sensi della
  legge 23 agosto 1988, n.400.
       Articolo 8.  - La norma, nel riformulare l'articolo
  25 del decreto legislativo n.29 del 1993, è finalizzata a
  sopprimere le vecchie qualifiche dirigenziali ed a introdurre
  i nuovi ruoli dei dirigenti referendari, consiglieri e
  consiglieri generali.  Il comma 3 del nuovo articolo 25 prevede
  una disposizione volta ad istituire la qualifica unica di
  funzionario nella quale è ricompreso il personale del ruolo ad
  esaurimento, delle qualifiche funzionali IX e VIII e quello
  della VII qualifica appartenente all'ex carriera direttiva,
  con contestuale soppressione delle qualifiche medesime ad
  eccezione della VII qualifica funzionale.  E' prevista altresì
  la progressiva riduzione del 50 per cento degli organici
  relativi alle predette qualifiche funzionali soppresse.
     L'articolo medesimo prevede l'inquadramento dei funzionari
  in tre fasce modulate secondo l'anzianità di servizio.
     Il trattamento economico dei funzionari dovrà essere
  regolato con apposito provvedimento con parametri di
  agganciamento retributivo al trattamento economico complessivo
  del personale dirigente.
 
                               Pag. 4
 
     L'accesso alla qualifica unica di funzionario sarà
  riservato a tutto il personale delle residue qualifiche
  funzionali dotato di diploma di laurea e a cittadini italiani
  dotati di uguale diploma, previo concorso pubblico.
       Articolo 9.  - La norma sostituisce l'articolo 28 del
  decreto legislativo, dettando (comma 1) disposizioni per
  l'accesso nella qualifica di dirigente mediante concorso
  pubblico.  Il 50 per cento dei posti disponibili è riservato ai
  funzionari inseriti nella qualifica unica, dotati di diploma
  di laurea, con cinque anni di servizio nella qualifica
  medesima.  Il 20 per cento dei posti può essere riservato dalle
  singole amministrazioni a professionisti o dirigenti di
  impresa previo concorso per titoli le cui modalità verranno
  disciplinate da apposito regolamento.
     La medesima norma prevede che l'accesso alle qualifiche di
  dirigente consigliere e dirigente generale avviene a scelta
  previa valutazione dei titoli di servizio da parte di apposta
  commissione di avanzamento.
     Il comma 6 nel nuovo testo dell'articolo 28 è volto a
  tutelare le legittime aspettative dei funzionari delle
  qualifiche IX e VIII con 20 anni di servizio, consentendo il
  loro inquadramento nel primo gradino della carriera
  dirigenziale, con funzioni limitate a quelle di carattere
  ispettivo e di direzione degli uffici per le relazioni con il
  pubblico e per la sicurezza nei posti di lavoro.
       Articolo 10.  - La norma prevede particolari prove di
  esame teoriche e pratiche per l'accesso alla dirigenza nonché
  apposito corso di selezione presso la Scuola superiore della
  pubblica amministrazione e periodo di pratica presso le
  amministrazioni pubbliche e private.
       Articolo 11.  - La norma prevede modifiche formali di
  adattamento.
       Articolo 12.  - La disposizione contiene la clausola
  di abrogazione di norme eventualmente incompatibili con quelle
  di cui alla presente proposta di legge.
     Non si è prevista la clausola finanziaria in quanto il
  provvedimento non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli
  attuali, sia per le economie che deriveranno da una migliore
  organizzazione del lavoro sia perché eventuali richieste di
  carattere economico potranno trovare giusta cittadinanza nei
  rinnovi contrattuali, previsti con cadenza biennale per la
  parte economica, cadenza che dovrebbe restare inalterata anche
  con il passaggio dei funzionari allo  status  di pubblico
  dipendente.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-447 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0447 TOTPAG=0015 TOTDOC=0014 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0004 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=044700 00 FASCIDC=13DDL0447 SORTNAV=0044700 000 00000 ZZDDLC447 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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