| 1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
" 4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello
Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica, i dirigenti
dello Stato e quelli agli stessi equiparati per effetto
dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n.72, i funzionari
dello Stato, di cui all'articolo 25, comma 3, del presente
decreto, e i dipendenti degli enti che svolgono la loro
attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,
n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e 10 ottobre 1990,
n.287".
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