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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8139
DDL0447-0004
Progetto di legge Camera n. 447 - testo presentato - (DDL13-447)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C447. TESTIPDL
...C447.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC447 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 29
  del 1993, è inserito il seguente:
     "Art.  14- bis. - (Consiglio nazionale della
  dirigenza). - 1.  E' istituito il Consiglio nazionale della
  dirigenza, garante dell'imparzialità ed organo di autogoverno
  del personale dirigente e dei funzionari.  L'organo è
  presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un
  suo delegato ed è composto da un numero non superiore a
  quindici dirigenti delle amministrazioni dello Stato, sei
  rappresentanti dei funzionari eletti con le modalità da
  definire con regolamento emanato con decreto del Presidente
  della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
 
                               Pag. 6
 
  agosto 1988, n.400.  Con il medesimo regolamento sono definiti
  gli organi e gli uffici amministrativi di supporto del
  Consiglio nazionale della dirigenza, nonché i criteri per
  l'elezione dei rappresentanti dei dirigenti e funzionari
  appartenenti alle singole amministrazioni.  Entro tre mesi
  dall'emanazione del regolamento previsto dal presente comma, a
  cura dei consigli di amministrazione dei singoli Ministeri
  interessati, devono essere convocate le assemblee dei
  dirigenti e funzionari per l'elezione dei membri
  rappresentativi.
       2.  Al Consiglio nazionale della dirigenza
  competono:
         a)  l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali
  relativi ai dirigenti e funzionari;
         b)  la deliberazione delle graduatorie elaborate
  dalla commissione di avanzamento di cui al comma 4
  dell'articolo 28;
         c)  l'emanazione di pareri per il conferimento
  degli incarichi di segretario generale, dirigente consigliere
  generale e dirigente periferico;
         d)  le assegnazioni di sede ed i trasferimenti dei
  dirigenti e funzionari;
         e)  la designazione di cinque propri rappresentanti
  in seno al comitato direttivo e al comitato didattico della
  Scuola superiore della pubblica amministrazione;
         f)  il giudizio definitivo da comunicare ai singoli
  Ministri in relazione alla valutazione dei risultati
  dell'attività e di gestione dei dirigenti e funzionari.
       3.  Tutti i provvedimenti riguardanti i dirigenti
  sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio
  nazionale della dirigenza, con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
  responsabile dell'amministrazione interessata.  Contro i
  provvedimenti del Consiglio è ammesso il ricorso al tribunale
  amministrativo regionale territorialmente competente, ai sensi
  dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n.1034".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-447 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0447 TOTPAG=0015 TOTDOC=0014 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=020 PAGFIN=0006 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=044700 00 FASCIDC=13DDL0447 SORTNAV=0044700 000 00000 ZZDDLC447 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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