| 1. Dopo l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 29
del 1993, è inserito il seguente:
"Art. 14- bis. - (Consiglio nazionale della
dirigenza). - 1. E' istituito il Consiglio nazionale della
dirigenza, garante dell'imparzialità ed organo di autogoverno
del personale dirigente e dei funzionari. L'organo è
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un
suo delegato ed è composto da un numero non superiore a
quindici dirigenti delle amministrazioni dello Stato, sei
rappresentanti dei funzionari eletti con le modalità da
definire con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
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agosto 1988, n.400. Con il medesimo regolamento sono definiti
gli organi e gli uffici amministrativi di supporto del
Consiglio nazionale della dirigenza, nonché i criteri per
l'elezione dei rappresentanti dei dirigenti e funzionari
appartenenti alle singole amministrazioni. Entro tre mesi
dall'emanazione del regolamento previsto dal presente comma, a
cura dei consigli di amministrazione dei singoli Ministeri
interessati, devono essere convocate le assemblee dei
dirigenti e funzionari per l'elezione dei membri
rappresentativi.
2. Al Consiglio nazionale della dirigenza
competono:
a) l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali
relativi ai dirigenti e funzionari;
b) la deliberazione delle graduatorie elaborate
dalla commissione di avanzamento di cui al comma 4
dell'articolo 28;
c) l'emanazione di pareri per il conferimento
degli incarichi di segretario generale, dirigente consigliere
generale e dirigente periferico;
d) le assegnazioni di sede ed i trasferimenti dei
dirigenti e funzionari;
e) la designazione di cinque propri rappresentanti
in seno al comitato direttivo e al comitato didattico della
Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) il giudizio definitivo da comunicare ai singoli
Ministri in relazione alla valutazione dei risultati
dell'attività e di gestione dei dirigenti e funzionari.
3. Tutti i provvedimenti riguardanti i dirigenti
sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio
nazionale della dirigenza, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
responsabile dell'amministrazione interessata. Contro i
provvedimenti del Consiglio è ammesso il ricorso al tribunale
amministrativo regionale territorialmente competente, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n.1034".
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