| 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993 è sostituito dal seguente:
"1. Nelle amministrazioni pubbliche, anche ad
ordinamento autonomo, la dirigenza si articola nelle
qualifiche di referendario, consigliere e consigliere
generale, quest'ultima articolata nei livelli di funzione
previsti dalle vigenti disposizioni per i dirigenti generali.
Restano salve le particolari disposizioni concernenti le
carriere diplomatiche e prefettizia e le carriere delle Forze
di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 6".
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