| 1. L'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 29 del
1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Funzioni di direzione del
referendario). - 1. Al dirigente referendario competono le
seguenti funzioni:
a) direzione di uffici per le relazioni con il
pubblico di cui all'articolo 12;
b) direzione, secondo le vigenti disposizioni, di
uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore
a quella provinciale o di particolare rilevanza;
c) direzione e coordinamento dei sistemi
informatico-statistici e del relativo personale;
d) esercizio dei poteri di spesa, per quanto di
competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla
realizzazione dei progetti adottati dal dirigente consigliere
generale;
e) verifica periodica del carico di lavoro e della
produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8,
secondo le modalità di cui all'articolo 10; verifica sulle
stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e adozione
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delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese, in
caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero,
le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il
collocamento in mobilità;
f) attribuzione di trattamenti economici accessori
per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti
collettivi;
g) individuazione, in base alla legge 7 agosto
1990, n.241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo
all'ufficio e verifica, anche su richiesta di terzi
interessati, del rispetto dei termini e degli altri
adempimenti;
h) risposte ai rilievi degli organi di controllo
sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio
periferico, richieste di pareri agli organi consultivi
periferici dell'amministrazione;
i) formulazione di proposte al dirigente
consigliere generale in ordine anche all'adozione di progetti
e ai criteri generali di organizzazioni degli uffici;
l) ispettive.
2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di
cui al comma 1, lettera b), provvede in particolare alla
gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli
uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della
circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì
funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede
inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura
al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale,
fatto salvo il disposto di cui all'articolo 36 della legge 8
giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, nonché
all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo
eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 45, comma 8, secondo le modalità di cui
all'articolo 10".
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