| 1. Dopo l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 29
del 1993, come sostituito
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dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 17- bis. - (Funzioni di direzione del
consigliere). - 1. Al dirigente consigliere competono:
a) la funzione di vice direzione dei servizi per
il controllo interno e dei nuclei di valutazione;
b) le funzioni vicarie del dirigente consigliere
generale;
c) il coordinamento di uffici per il servizio
ispettivo, nonché le ispezioni di particolare rilevanza,
individuate come tali con provvedimento del dirigente
consigliere generale;
d) la direzione di uffici per alti studi di
revisione e coordinamento dei procedimenti amministrativi;
e) il coordinamento degli uffici dirigenziali
referendari".
2. Dopo l'articolo 17- bis del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, è inserito il seguente:
Art. 17- ter. - (Dirigenti tecnici). - 1. La
dirigenza tecnica si articola nelle seguenti qualifiche:
referendario tecnico, consigliere tecnico, consigliere
generale tecnico.
2. Al dirigente referendario tecnico competono le
funzioni di direzione di uffici tecnici di particolare
rilevanza.
3. Al dirigente consigliere tecnico competono le
seguenti funzioni:
a) direzione dei servizi per il controllo interno
di provvedimenti tecnici;
b) direzione dei servizi ispettivi sull'attività
tecnica.
4. Al dirigente consigliere generale tecnico
competono le funzioni di cui all'articolo 16".
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