| 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993, e
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successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
" 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in
posizione di autonomia e riferiscono i risultati della
verifica o del controllo al Consiglio nazionale della
dirigenza che, valutate le risultanze, informa gli organi di
direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle
dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di
personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato
fuori ruolo.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono
composti da dirigenti consiglieri generali e da dirigenti
consiglieri con funzioni vicarie ed istruttorie".
2. Al quinto periodo del comma 9 dell'articolo 20 del
citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni, le parole: "del codice civile" sono sostituite
dalle seguenti: "dei rispettivi ordinamenti pubblici".
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