| 1. L'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 29 del
1993, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 24. - (Trattamento economico). - 1. La
retribuzione del personale con qualifica di referendario,
consigliere e consigliere generale è determinata con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le organizzazioni
sindacali dei dirigenti di categoria. Il trattamento economico
accessorio è definito con le stesse modalità e si articola in
indennità di funzione correlate alle diverse responsabilità
effettivamente assegnate".
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