| 1. L'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 29 del
1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 25. - (Ruoli dirigenziali). - 1. Le
qualifiche di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente
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generale sono soppresse. Il personale delle qualifiche
dirigenziali è inquadrato nei nuovi ruoli dirigenziali secondo
l'ordine di iscrizione nei rispettivi ruoli di provenienza.
2. I dirigenti sono inquadrati nei seguenti
ruoli:
a) i primi dirigenti nel ruolo dei referendari;
b) i dirigenti superiori nel ruolo dei
consiglieri;
c) i dirigenti generali nel ruolo dei consiglieri
generali.
3. I dipendenti di ruolo delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, appartenenti alle
qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748,
e successive modificazioni, quelli di cui all'articolo 15
della legge 9 marzo 1989, n.88, nonché gli appartenenti alle
qualifiche funzionali IX e VIII, sono inquadrati nella
qualifica unica di funzionario. Sono altresì inquadrati nella
qualifica di funzionario i dipendenti di ruolo delle
amministrazioni medesime provenienti dall'ex carriera
direttiva appartenenti alla VII qualifica funzionale. Le
qualifiche ad esaurimento, IX e VIII di cui al presente comma
sono soppresse ed i relativi organici sono progressivamente
ridotti nell'arco di cinque anni del 50 per cento.
4. Al personale inquadrato nella qualifica di
funzionario si applicano le disposizioni di cui all'articolo
4, comma 2. A tale personale sono attribuite le funzioni
vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di
particolare rilevanza non riservate al dirigente, nonché
compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esso
delegati dal dirigente.
5. Il personale di cui al comma 4 è inquadrato nella
qualifica di funzionario di 1^ fascia, se in possesso di
un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni, nella qualifica
di funzionario di 2^ e 3^ fascia, se rispettivamente in
possesso di un'anzianità di servizio di 15 e 25 anni.
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6. Il trattamento economico dei funzionari,
fondamentale e accessorio di direzione, è definito con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 24, comma 1. Il
trattamento economico complessivo del funzionario di 2^ e 3^
fascia non può essere inferiore all'80 per cento del
trattamento economico complessivo rispettivamente del
dirigente referendario e del dirigente consigliere.
7. L'accesso alla qualifica di funzionario di 1^
fascia avviene per concorso pubblico per esami indetto dalle
singole amministrazioni, seguito da un corso di
specializzazione di sei mesi presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione. Al concorso sono ammessi i cittadini
italiani in possesso di diploma di laurea di età non superiore
ai 40 anni e, con riserva del 50 per cento dei posti
disponibili, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
provvisti di diploma di laurea".
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