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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8145
DDL0447-0010
Progetto di legge Camera n. 447 - testo presentato - (DDL13-447)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C447. TESTIPDL
...C447.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC447 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 29 del
  1993 è sostituito dal seguente:
     "Art.  25. -  (Ruoli dirigenziali). - 1.  Le
  qualifiche di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente
 
                              Pag. 11
 
  generale sono soppresse.  Il personale delle qualifiche
  dirigenziali è inquadrato nei nuovi ruoli dirigenziali secondo
  l'ordine di iscrizione nei rispettivi ruoli di provenienza.
       2.  I dirigenti sono inquadrati nei seguenti
  ruoli:
         a)  i primi dirigenti nel ruolo dei referendari;
         b)  i dirigenti superiori nel ruolo dei
  consiglieri;
         c)  i dirigenti generali nel ruolo dei consiglieri
  generali.
       3.  I dipendenti di ruolo delle amministrazioni
  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, appartenenti alle
  qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del
  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748,
  e successive modificazioni, quelli di cui all'articolo 15
  della legge 9 marzo 1989, n.88, nonché gli appartenenti alle
  qualifiche funzionali IX e VIII, sono inquadrati nella
  qualifica unica di funzionario.  Sono altresì inquadrati nella
  qualifica di funzionario i dipendenti di ruolo delle
  amministrazioni medesime provenienti dall'ex carriera
  direttiva appartenenti alla VII qualifica funzionale.  Le
  qualifiche ad esaurimento, IX e VIII di cui al presente comma
  sono soppresse ed i relativi organici sono progressivamente
  ridotti nell'arco di cinque anni del 50 per cento.
       4.  Al personale inquadrato nella qualifica di
  funzionario si applicano le disposizioni di cui all'articolo
  4, comma 2.  A tale personale sono attribuite le funzioni
  vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di
  particolare rilevanza non riservate al dirigente, nonché
  compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esso
  delegati dal dirigente.
       5.  Il personale di cui al comma 4 è inquadrato nella
  qualifica di funzionario di 1^ fascia, se in possesso di
  un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni, nella qualifica
  di funzionario di 2^ e 3^ fascia, se rispettivamente in
  possesso di un'anzianità di servizio di 15 e 25 anni.
 
                              Pag. 12
 
       6.  Il trattamento economico dei funzionari,
  fondamentale e accessorio di direzione, è definito con
  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 24, comma 1.  Il
  trattamento economico complessivo del funzionario di 2^ e 3^
  fascia non può essere inferiore all'80 per cento del
  trattamento economico complessivo rispettivamente del
  dirigente referendario e del dirigente consigliere.
       7.  L'accesso alla qualifica di funzionario di 1^
  fascia avviene per concorso pubblico per esami indetto dalle
  singole amministrazioni, seguito da un corso di
  specializzazione di sei mesi presso la Scuola superiore della
  pubblica amministrazione.  Al concorso sono ammessi i cittadini
  italiani in possesso di diploma di laurea di età non superiore
  ai 40 anni e, con riserva del 50 per cento dei posti
  disponibili, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
  provvisti di diploma di laurea".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-447 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0447 TOTPAG=0015 TOTDOC=0014 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=031 PAGFIN=0012 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=044700 00 FASCIDC=13DDL0447 SORTNAV=0044700 000 00000 ZZDDLC447 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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