| 1. L'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 29 del
1993, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 28. - (Accesso alla qualifica di dirigente
referendario). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
referendario nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e
negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale
con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni
e degli enti di ricerca e di sperimentazione, avviene per
concorso pubblico a ruolo unico per esami indetto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica, sentito il Consiglio nazionale della
dirigenza, ovvero con le modalità di cui al comma 3.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente
referendario tecnico avviene con le stesse modalità di cui al
comma 1.
3. Il 50 per cento dei posti disponibili è riservato
ai funzionari di cui all'articolo 25, comma 3, dotati di
diploma di laurea,
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con cinque anni di servizio nella qualifica
unica di cui al predetto comma 3. Tali posti sono attribuiti
mediante scelta previa valutazione dei titoli di servizio e
dei risultati dei corsi obbligatori presso la Scuola superiore
della pubblica amministrazione da parte della commissione di
avanzamento di cui al comma 4 del presente articolo. Tale
personale è inquadrato nella qualifica di dirigente
referendario previo corso di specializzazione della durata di
sei mesi presso la Scuola superiore della pubblica
amministrazione. Il 20 per cento dei posti messi a concorso
può essere riservato dalle singole amministrazioni a
professionisti o dirigenti di impresa previo concorso per
titoli, con riduzione dei posti per concorso pubblico di cui
al comma 1 del presente articolo. Le modalità del concorso
sono determinate con apposito regolamento da emanare con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n.400.
4. L'accesso alle qualifiche di dirigente
consigliere e dirigente consigliere generale avviene a scelta
previa valutazione dei titoli di servizio da parte della
commissione di avanzamento la cui costituzione e compiti
saranno disciplinati con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.
5. Il presidente e i membri della commissione di cui
al comma 4 sono scelti fra i componenti del Consiglio
nazionale della dirigenza.
6. Il personale della qualifica ad esaurimento di
cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n.748, e successive modificazioni,
quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n.88,
nonché il personale appartenente alla IX e VIII qualifica
funzionale dell'ex carriera direttiva in possesso di diploma
di laurea con 20 anni di servizio ininterrotto senza demerito
è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di
dirigente referendario, previo corso di specializzazione della
durata di sei mesi presso la Scuola superiore della pubblica
amministrazione. Per il raggiungimento dei 20 anni di servizio
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viene computato il servizio prestato in funzioni inferiori per
un massimo di cinque anni.
7. Al personale di cui al comma 6 competono
esclusivamente funzioni dirigenziali di carattere ispettivo,
di direzione di uffici per le relazioni con il pubblico e di
dirigente del servizio per la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul posto di lavoro".
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