| 1. Dopo l'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 29
del 1993, come sostituito dall'articolo 9 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 28- bis. - (Prove di esame). - 1. Dopo una
selezione con quesiti attitudinali, gli ammessi a sostenere le
prove di esame per l'accesso alla qualifica di dirigente
referendario, fatto salvo quanto disposto ai sensi del comma
3, devono sostenere prove scritte e orali nelle seguenti
materie:
a) prove scritte:
1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
2) prova pratica su un caso
amministrativo-contabile;
b) prove orali:
1) nelle materie di cui alla lettera a), numero
1);
2) diritto privato, diritto penale, procedura penale e
civile, diritto internazionale, contabilità generale dello
Stato, diritto in economia, scienza delle finanze e diritto
tributario, statistica, lingua estera e nozioni di informatica
ed automazione.
3. Le prove scritte e orali da sostenere per il
concorso alla qualifica di dirigente referendario tecnico sono
determinate con regolamento emanato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
- in relazione alle specifiche professionalità.
4. I vincitori del concorso prima di assumere le
funzioni dirigenziali sono
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tenuti alla frequenza di un corso
di specializzazione della durata di sei mesi presso la Scuola
superiore della pubblica amministrazione e successivamente ad
effettuare un periodo di applicazione di sei mesi presso le
amministrazioni pubbliche o private.
5. Durante i periodi considerati ai soggetti di cui
al comma 4 è corrisposta una borsa di studio il cui onere è
posto a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica - che provvede con
proprio decreto a determinarne l'entità.
6. Possono partecipare al concorso per dirigente
referendario, di cui al comma 1 dell'articolo 28, i candidati
in possesso di diploma di laurea in discipline
giuridico-economiche di età non superiore ai 40 anni. Al
concorso per referendario tecnico possono partecipare i
candidati in possesso del diploma di laurea in discipline
tecniche con età non superiore ai 40 anni. I predetti termini
sono elevati a 50 anni per i funzionari di cui al comma 3
dell'articolo 25.
7. I dirigenti e i funzionari sono tenuti, con
cadenza triennale, a frequentare corsi di specializzazione ed
aggiornamento presso la Scuola superiore della pubblica
amministrazione".
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