| 1. Le assunzioni di cui all'articolo 2 sono disposte
previo superamento di una prova selettiva basata sulle nozioni
acquisite durante il periodo di servizio presso il comando
provinciale dei vigili del fuoco dove siano stati prestati i
quaranta giorni di servizio a tempo determinato, di cui
all'articolo 2, e di una prova attitudinale, le cui modalità
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sono stabilite da apposito decreto del Ministro dell'interno,
da emanare, sentite le organizzazioni sindacali di categoria,
entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Nel medesimo decreto è indicata la durata del
periodo di prova, terminato il quale il personale assunto
rimane a disposizione presso il comando di assegnazione per un
periodo minimo di due anni.
2. Il mancato superamento delle prove di cui al comma 1
non preclude la possibilità di accedere alle prove indette per
le sessioni successive, fermo restando il possesso dei
requisiti previsti all'articolo 2.
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