| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 6 miliardi per il 1996, si provvede
mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7615
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'anno 1996.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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