| (Istituzione della Commissione).
1. E' istituita, per la durata della XIII legislatura, una
Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) verificare l'attuazione delle normative vigenti
da parte delle autorità centrali, delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali,
dei loro consorzi, dei soggetti produttori, dei consorzi
obbligatori di cui all'articolo 9- quater del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, delle
imprese pubbliche e private esercenti servizi di smaltimento o
qualsiasi altra attività inerente il ciclo dei rifiuti e, in
particolare, lo smaltimento ed il traffico di rifiuti tra nord
e sud del Paese ed altre nazioni;
b) accertare le eventuali inadempienze nei
confronti delle normative in essere da parte dei soggetti di
cui alla lettera a);
c) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei
rifiuti, sugli eventuali circuiti, sugli aspetti societari e
sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con
particolare riferimento alle associazioni di cui agli articoli
416 e 416- bis del codice penale;
d) individuare le connessioni tra le attività
illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche,
quali la gestione delle cave e l'affidamento di lavori in
appalto, le connessioni con casi di abusivismo edilizio,
nonché i legami tra le diverse regioni del nord e del sud del
Paese ed altre nazioni;
e) riferire al Parlamento al termine dei suoi
lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque
annualmente;
f) prospettare soluzioni legislative ed
amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata
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ed incisiva l'iniziativa dello Stato e degli enti locali e per
rimuovere le disfunzioni accertate.
2. La Commissione procede alle indagini con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
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