| (Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti
e documenti relativi a indagini ed inchieste parlamentari.
Pag. 6
2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati
al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti
Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto
all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla
presente legge.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie od inchieste in corso. Devono
in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
| |