| (Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la
violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a
chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o
informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta
dei quali sia stata vietata la divulgazione.
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