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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8169
DDL0449-0006
Relazione Camera n. 449-A (DDL13-449-A)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C449A, C1229A. TESTIPDL
...C449A, C1229A.
Pag. 6 TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC449A ZZ13 ZZPD ZZRM
         (Istituzione e funzioni della Commissione).
     1.  E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
  sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso
  connesse con il compito di:
      a)  verificare l'attuazione delle normative vigenti
  e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici
  e privati destinatari delle stesse;
      b)  verificare i comportamenti della pubblica
  amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare
  la congruità degli atti e la coerenza con la normativa
  vigente;
      c)  verificare le modalità di gestione dei servizi di
  smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i
  relativi sistemi di affidamento;
      d)  svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei
  rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro
  assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità
  organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di
  cui agli articoli 416 e 416- bis  del codice penale;
      e)  individuare le connessioni tra le attività illecite
  nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con
  particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse
  regioni del Paese e verso altre nazioni;
     f)  proporre soluzioni legislative e amministrative
  ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva
  l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e
  per rimuovere le disfunzioni accertate;
 
                               Pag. 7
 
      g)  riferire al Parlamento al
  termine dei suoi lavori e ogni qualvolta ne ravvisi la
  necessità.
     2.  La Commissione conclude i propri lavori entro due anni
  dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la
  relazione finale entro i successivi trenta giorni.
     3.  La Commissione procede alle indagini e agli esami con
  gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
  giudiziaria.
 
DATA=960527 FASCID=DDL13-449-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0449 TOTPAG=0013 TOTDOC=0023 NDOC=0006 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=044900A00 FASCIDC=13DDL0449 A SORTNAV=0044900A000 00000 ZZDDLC449A NDOC0006 TIPDOCL DOCTIT0006 NDOC0006



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