| (Istituzione e funzioni della Commissione).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso
connesse con il compito di:
a) verificare l'attuazione delle normative vigenti
e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici
e privati destinatari delle stesse;
b) verificare i comportamenti della pubblica
amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare
la congruità degli atti e la coerenza con la normativa
vigente;
c) verificare le modalità di gestione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i
relativi sistemi di affidamento;
d) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei
rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro
assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità
organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di
cui agli articoli 416 e 416- bis del codice penale;
e) individuare le connessioni tra le attività illecite
nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con
particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse
regioni del Paese e verso altre nazioni;
f) proporre soluzioni legislative e amministrative
ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva
l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e
per rimuovere le disfunzioni accertate;
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g) riferire al Parlamento al
termine dei suoi lavori e ogni qualvolta ne ravvisi la
necessità.
2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni
dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la
relazione finale entro i successivi trenta giorni.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
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