| (Istituzione della Commissione).
1. E' istituita, per la durata della XIII legislatura, a
norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sul ruolo
della criminalità organizzata, con il compito di:
a) verificare l'attuazione delle normative
vigenti da parte delle autorità centrali, delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali,
dei loro consorzi, dei soggetti produttori, dei consorzi
obbligatori di cui all'articolo 9- quater del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, delle
imprese pubbliche e private esercenti servizi di smaltimento o
qualsiasi altra attività inerente il ciclo dei rifiuti e, in
particolare, lo smaltimento ed il traffico di rifiuti tra nord
e sud del Paese ed altre nazioni;
b) accertare le eventuali inadempienze nei
confronti delle normative di cui alla lettera a) da
parte dei soggetti destinatari delle norme;
c) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei
rifiuti, sugli eventuali circuiti, sugli assetti societari e
sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, in particolare
quale soggetto responsabile del mancato sviluppo di una sana
imprenditoria specie nel Mezzogiorno;
d) proporre soluzioni legislative e amministrative
ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva
l'iniziativa dello Stato e degli enti locali;
e) riferire al Parlamento al termine dei suoi
lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque
annualmente e almeno ogni tre mesi.
2. I medesimi compiti di cui al comma 1 sono attribuiti
alla Commissione con riferimento alle associazioni che abbiano
le caratteristiche di cui all'articolo 416- bis del
codice penale o che, comunque, costituiscano associazione a
delinquere finalizzata ai traffici abusivi di rifiuti ed alle
eventuali ulteriori illecite attività connesse.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
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