| (Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti
e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al
vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti
Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto
all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla
presente legge.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
4. La Commissione può richiedere alle regioni, alle
province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali o
loro consorzi, ai soggetti produttori o loro consorzi, ai
consorzi obbligatori di cui all'articolo 9- quater del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e alle
imprese esercenti servizi di smaltimento atti e documenti
necessari allo svolgimento dei lavori.
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