| 1. La Commissione è composta di dodici senatori e di
dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in modo da rispettare il criterio della
proporzionalità fra i gruppi parlamentari.
2. I Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro,
nominano il presidente della Commissione che, ad ogni effetto,
fa parte della stessa.
3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e
due segretari.
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