| (Orari di chiusura).
1. L'orario di chiusura delle sale da ballo, dei locali
notturni e delle discoteche è fissato alle ore 2,30
antimeridiane.
2. Negli esercizi di cui al comma 1 non può essere svolta,
in ogni caso, la relativa attività dall'ora di chiusura sino
alle ore 9,00 antimeridiane.
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