| (Deroghe).
1. In occasione di particolari festività, escluse quelle
domenicali, i sindaci, in via del tutto eccezionale, possono
autorizzare protrazioni dell'orario in deroga alla presente
legge.
2. I sindaci possono altresì autorizzare per esigenze
turistiche la protrazione di un'ora dell'orario di chiusura
previsto al comma 1 dell'articolo 1 nel periodo dal 1^
luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre all'8 gennaio.
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