| (Vendita bevande superalcoliche).
1. Negli esercizi di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono
vietati la vendita ed il consumo di bevande superalcoliche.
2. Ai gestori che contravvengano alla disposizione di cui
al comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3,
commi 1 e 2, salvo che il fatto costituisca reato.
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