| (Esposizione al rumore).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro della sanità, sono determinati i requisiti acustici
delle sorgenti sonore nei luoghi di cui all'articolo 1, comma
1.
2. I requisiti di cui al comma 1 non devono essere
comunque di norma superiori a quelli disposti ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
3. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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