| (Prevenzione e sensibilizzazione).
1. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro della sanità, avvierà una campagna
di prevenzione e sensibilizzazione attraverso gli organi di
informazione, con proposizione di immagini e modelli
comportamentali atti alla salvaguardia della dignità della
persona e del valore della vita.
| |