| Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in oggetto
detta norme per la salvaguardia della salute pubblica e della
sicurezza con riferimento ai rischi da esposizione ai campi
elettrici e magnetici diffusi nell'ambiente, con particolare
riguardo alla tecnologia impiegata per il trasporto della
corrente elettrica. A sostegno della necessità di un
intervento legislativo in materia (necessità, tra l'altro,
prospettata anche nel corso delle precedenti legislature) si
riportano significativi brani di un articolo pubblicato sulla
rivista L'era elettronica, n. 1/1996: "E' sempre più
diffusa la convinzione di quanto sia pericolosa per la salute
delle persone l'esposizione ai campi elettrici e magnetici
diffusi nell'ambiente. Una delle fonti di tali campi è la
tecnologia impiegata per il trasporto della corrente
elettrica. I campi elettromagnetici (Cem) generati dalla
trasmissione di corrente elettrica alternata a bassa frequenza
presentano, infatti, livello di intensità e caratteristiche
tali da interferire nei meccanismi della vita cellulare
dell'uomo. Solo per dare qualche brevissima indicazione, il
campo magnetico dipende dalla quantità di corrente circolante
(che può variare nel tempo a seconda delle necessità di
servizio), mentre il campo elettrico dipende unicamente dalla
tensione applicata ai conduttori dell'elettrodotto (che rimane
pressoché costante nel tempo).
Un numero considerevole di indagini epidemiologiche e
ricerche di laboratorio fa ritenere fondata l'ipotesi del
rapporto tra l'insorgere di fenomeni tumorali e l'esposizione
ai campi elettromagnetici
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generati da elettrodotti, in particolare si accresce il
rischio per i bambini di contrarre leucemia.
L'EPA (l'ente federale statunitense per la protezione
ambientale) classifica i campi elettromagnetici a bassa
frequenza allo stesso livello del cadmio, quindi nettamente
più cancerogeni del Ddt o della diossina. L'Istituto nazionale
di scienze ambientali mediche statunitense ha predisposto un
programma di sperimentazioni e ricerche per valutare gli
effetti cancerogeni dei campi elettromagnetici a bassa
frequenza ed i livelli di intensità che vengono ritenuti
accettabili dall'attuale normativa. Analoghe ricerche sono
condotte dall'Istituto di oncologia di Bologna.
Le principali misure di prevenzione sono oggi costituite
dall'adozione di tracciati che consentano di rispettare idonei
limiti di distanza dalle abitazioni e dagli altri luoghi di
permanenza prolungata della popolazione, nonché dall'impiego
di tecnologie di trasporto della corrente alternative alla
trasmissione per cavo aereo, come ad esempio quella per cavo
sotterraneo. L'impiego dei cavi sotterranei è certamente più
costoso ma nel medio e lungo periodo consente risparmi nei
costi di manutenzione e di sostituzione. In ogni caso i
maggiori costi che le compagnie elettriche dovrebbero
sopportare non giustifica in nessun modo la sottovalutazione
dei rischi per la salute pubblica. Ma appare ancora più
preoccupante il fatto che, attualmente, non è possibile
stabilire con certezza quali siano i limiti di esposizione
ammissibili ed efficaci sotto il profilo della prevenzione.
Il fondamento generale della disciplina della esposizione
a campi elettromagnetici si ritrova nella legge n. 833 del
1978 sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale, là
dove stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri siano fissati e sottoposti periodicamente a
revisione i limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti di
natura chimica, fisica e biologica. La legge n. 349 del 1986,
istitutiva del Ministero dell'ambiente, poi, ha conferito al
Ministro dell'ambiente i poteri di fissare tali limiti massimi
con esclusivo riferimento all'ambiente esterno ed
abitativo.
Soltanto nel 1992 è stata data attuazione alla disciplina
elencata, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 aprile 1992 che ha, dunque, fissato, soltanto per
gli ambienti abitativi esterni, i limiti massimi di
esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla
frequenza industriale nominale (50 Hz). Vengono altresì
fissate, ad ulteriore tutela della popolazione, le distanze
(dai 10 ai 28 metri) che devono sussistere tra i fabbricati
adibiti ad abitazione o ad altra attività e gli
elettrodotti.
In contraddizione con la normativa nazionale è la legge
regionale del Veneto n. 27 del 1993 che prevede una disciplina
delle distanze di rispetto dagli elettrodotti notevolmente più
rigida, ponendo inoltre una serie di questioni relative alla
competenza di intervento nella materia.
La regione Veneto ha giustificato il proprio intervento
con una serie di motivazioni: in primo luogo, i limiti fissati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1992
proteggerebbero la popolazione da effetti a breve termine,
mentre risulterebbero inefficaci nel lungo periodo; inoltre,
sempre con riferimento alla normativa nazionale, l'avere
fissato distanze di rispetto minime non escluderebbe
l'adozione di distanze maggiori; infine, la competenza
legislativa regionale esercitata rientra nell'ambito della
materia urbanistica e non attenta alla sfera di attribuzioni
statale.
Le posizioni appena elencate non sono, peraltro, immuni da
critiche.
La tutela approntata dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri si fonda dal punto di vista scientifico
sugli studi dell'IRPA-IRNIC, la più autorevole organizzazione
internazionale in materia di radioprotezione, in
collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità,
alla quale sono riconosciute le massime garanzie di competenza
ed imparzialità. Tali studi non hanno riscontrato alcuna
relazione tra i campi elettromagnetici e la salute umana, ma
hanno comunque
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consigliato in via cautelativa una serie di valori limite di
esposizione per la popolazione, recepiti quindi dal decreto
in esame.
Si può pertanto trarre una serie di conclusioni: la
regione Veneto non è legittimata a modificare i valori limite
e le distanze di rispetto posti a livello nazionale, anche
perché la dichiarazione di inadeguatezza della tutela posta a
livello nazionale risulta, allo stato delle conoscenze
attuali, non dimostrata. Qualora, poi, si raggiungesse tale
dimostrazione, si renderebbe necessaria non tanto una modifica
di valori e distanze su base regionale, quanto un adeguamento
della normativa nazionale. A questo si aggiunga il fatto che
la disciplina più restrittiva della regione Veneto comporta
una disparità di trattamento tra i cittadini delle diverse
regioni (...)".
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