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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8208
DDL0452-0002
Progetto di legge Camera n. 452 - testo presentato - (DDL13-452)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C452. TESTIPDL
...C452.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC452 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in oggetto
  detta norme per la salvaguardia della salute pubblica e della
  sicurezza con riferimento ai rischi da esposizione ai campi
  elettrici e magnetici diffusi nell'ambiente, con particolare
  riguardo alla tecnologia impiegata per il trasporto della
  corrente elettrica.  A sostegno della necessità di un
  intervento legislativo in materia (necessità, tra l'altro,
  prospettata anche nel corso delle precedenti legislature) si
  riportano significativi brani di un articolo pubblicato sulla
  rivista  L'era elettronica,  n. 1/1996: "E' sempre più
  diffusa la convinzione di quanto sia pericolosa per la salute
  delle persone l'esposizione ai campi elettrici e magnetici
  diffusi nell'ambiente.  Una delle fonti di tali campi è la
  tecnologia impiegata per il trasporto della corrente
  elettrica.  I campi elettromagnetici (Cem) generati dalla
  trasmissione di corrente elettrica alternata a bassa frequenza
  presentano, infatti, livello di intensità e caratteristiche
  tali da interferire nei meccanismi della vita cellulare
  dell'uomo.  Solo per dare qualche brevissima indicazione, il
  campo magnetico dipende dalla quantità di corrente circolante
  (che può variare nel tempo a seconda delle necessità di
  servizio), mentre il campo elettrico dipende unicamente dalla
  tensione applicata ai conduttori dell'elettrodotto (che rimane
  pressoché costante nel tempo).
     Un numero considerevole di indagini epidemiologiche e
  ricerche di laboratorio fa ritenere fondata l'ipotesi del
  rapporto tra l'insorgere di fenomeni tumorali e l'esposizione
  ai campi elettromagnetici
 
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  generati da elettrodotti, in particolare si accresce il
  rischio per i bambini di contrarre leucemia.
     L'EPA (l'ente federale statunitense per la protezione
  ambientale) classifica i campi elettromagnetici a bassa
  frequenza allo stesso livello del cadmio, quindi nettamente
  più cancerogeni del Ddt o della diossina.  L'Istituto nazionale
  di scienze ambientali mediche statunitense ha predisposto un
  programma di sperimentazioni e ricerche per valutare gli
  effetti cancerogeni dei campi elettromagnetici a bassa
  frequenza ed i livelli di intensità che vengono ritenuti
  accettabili dall'attuale normativa.  Analoghe ricerche sono
  condotte dall'Istituto di oncologia di Bologna.
     Le principali misure di prevenzione sono oggi costituite
  dall'adozione di tracciati che consentano di rispettare idonei
  limiti di distanza dalle abitazioni e dagli altri luoghi di
  permanenza prolungata della popolazione, nonché dall'impiego
  di tecnologie di trasporto della corrente alternative alla
  trasmissione per cavo aereo, come ad esempio quella per cavo
  sotterraneo.  L'impiego dei cavi sotterranei è certamente più
  costoso ma nel medio e lungo periodo consente risparmi nei
  costi di manutenzione e di sostituzione.  In ogni caso i
  maggiori costi che le compagnie elettriche dovrebbero
  sopportare non giustifica in nessun modo la sottovalutazione
  dei rischi per la salute pubblica.  Ma appare ancora più
  preoccupante il fatto che, attualmente, non è possibile
  stabilire con certezza quali siano i limiti di esposizione
  ammissibili ed efficaci sotto il profilo della prevenzione.
     Il fondamento generale della disciplina della esposizione
  a campi elettromagnetici si ritrova nella legge n. 833 del
  1978 sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale, là
  dove stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri siano fissati e sottoposti periodicamente a
  revisione i limiti massimi di accettabilità delle
  concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti di
  natura chimica, fisica e biologica.  La legge n. 349 del 1986,
  istitutiva del Ministero dell'ambiente, poi, ha conferito al
  Ministro dell'ambiente i poteri di fissare tali limiti massimi
  con esclusivo riferimento all'ambiente esterno ed
  abitativo.
     Soltanto nel 1992 è stata data attuazione alla disciplina
  elencata, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri 23 aprile 1992 che ha, dunque, fissato, soltanto per
  gli ambienti abitativi esterni, i limiti massimi di
  esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla
  frequenza industriale nominale (50 Hz).  Vengono altresì
  fissate, ad ulteriore tutela della popolazione, le distanze
  (dai 10 ai 28 metri) che devono sussistere tra i fabbricati
  adibiti ad abitazione o ad altra attività e gli
  elettrodotti.
     In contraddizione con la normativa nazionale è la legge
  regionale del Veneto n. 27 del 1993 che prevede una disciplina
  delle distanze di rispetto dagli elettrodotti notevolmente più
  rigida, ponendo inoltre una serie di questioni relative alla
  competenza di intervento nella materia.
  La regione Veneto ha giustificato il proprio intervento
  con una serie di motivazioni: in primo luogo, i limiti fissati
  dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1992
  proteggerebbero la popolazione da effetti a breve termine,
  mentre risulterebbero inefficaci nel lungo periodo; inoltre,
  sempre con riferimento alla normativa nazionale, l'avere
  fissato distanze di rispetto minime non escluderebbe
  l'adozione di distanze maggiori; infine, la competenza
  legislativa regionale esercitata rientra nell'ambito della
  materia urbanistica e non attenta alla sfera di attribuzioni
  statale.
     Le posizioni appena elencate non sono, peraltro, immuni da
  critiche.
     La tutela approntata dal decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri si fonda dal punto di vista scientifico
  sugli studi dell'IRPA-IRNIC, la più autorevole organizzazione
  internazionale in materia di radioprotezione, in
  collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità,
  alla quale sono riconosciute le massime garanzie di competenza
  ed imparzialità.  Tali studi non hanno riscontrato alcuna
  relazione tra i campi elettromagnetici e la salute umana, ma
  hanno comunque
 
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  consigliato in via cautelativa una serie di valori limite di
  esposizione per la popolazione, recepiti quindi dal decreto
  in esame.
     Si può pertanto trarre una serie di conclusioni: la
  regione Veneto non è legittimata a modificare i valori limite
  e le distanze di rispetto posti a livello nazionale, anche
  perché la dichiarazione di inadeguatezza della tutela posta a
  livello nazionale risulta, allo stato delle conoscenze
  attuali, non dimostrata.  Qualora, poi, si raggiungesse tale
  dimostrazione, si renderebbe necessaria non tanto una modifica
  di valori e distanze su base regionale, quanto un adeguamento
  della normativa nazionale.  A questo si aggiunga il fatto che
  la disciplina più restrittiva della regione Veneto comporta
  una disparità di trattamento tra i cittadini delle diverse
  regioni (...)".
 
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