| (Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si
assumono le seguenti definizioni:
a) "intensità del campo elettrico" è il valore
quadratico medio delle tre componenti mutuamente
perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore
campo elettrico nel punto considerato, misurato in volt
per metro (V/m);
b) "intensità di induzione magnetica" è il valore
quadratico medio delle tre componenti mutuamente
perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore
campo magnetico nel punto considerato, misurato in tesla
(T);
c) "elettrodotto" è l'insieme delle linee
elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di
trasformazione;
d) "fascia di rispetto" è la fascia di territorio
a sinistra e a destra della proiezione dell'asse centrale
della linea elettrica, su un piano orizzontale di riferimento,
in cui i campi elettrici e magnetici non superano i valori
indicati alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.
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