| (Fascia di rispetto delle linee aeree esterne).
1. E' individuata una fascia di rispetto nella quale i
valori del campo elettrico e del campo di induzione magnetica
misurati ad 1,5 metri da terra ed all'esterno delle abitazioni
e dei luoghi di permanenza, se esistenti, non superino quelli
fissati alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.
2. La fascia di rispetto dalle parti in tensione di una
cabina a una sottostazione
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elettrica deve essere valutata mediante i criteri sopra
esposti, per la più alta tra le tensioni e correnti presenti
nella cabina o nella sottostazione stessa.
3. In sede di progettazione delle linee elettriche, al
fine di tenere conto degli effetti di sovrapposizione dei
campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli
di esposizione della popolazione tenendo conto degli eventuali
campi elettrici e magnetici preesistenti.
4. Negli strumenti urbanistici e loro varianti, adottati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono
essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne e la
fascia di rispetto di cui al comma 1. All'interno di detta
fascia non è consentita alcuna destinazione urbanistica
residenziale o per altra attività che comporti tempi di
permanenza prolungati di persone.
5. E' fatto obbligo agli esercenti degli elettrodotti di
porre cartelli monitori nelle zone in cui il campo elettrico e
magnetico sono maggiori dei valori fissati alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 3.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge non si applica l'articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio
1992.
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