| (Costo degli interventi).
1. E' posto a carico dell'ente esercente la servitù di
elettrodotto il costo degli interventi di cui all'articolo 4.
Tali interventi possono avvenire tramite la trasposizione in
cavo sotterraneo delle linee aeree, tramite l'espropriazione
onerosa dei fondi e degli immobili ricadenti nella fascia di
rispetto, ovvero ricorrendo ad altre soluzioni
tecnologicamente disponibili che soddisfino ai vincoli
previsti dagli articoli 4 e 6. Gli interventi di cui al
presente comma devono essere programmati nel quadro di una
proposta di piano di recupero che
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l'ente esercente, in deroga all'articolo 30 della legge 5
agosto 1978, n. 457, è tenuto a presentare ai comuni
interessati entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
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