| (Azioni di risanamento).
1. Le azioni di risanamento nei tratti di linee elettriche
aeree esterne esistenti previste dall'articolo 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio
1992, devono essere completate entro il 31 dicembre 1998,
sulla base dei limiti di cui all'articolo 4 del citato
decreto.
2. Il risanamento dei tratti di linee elettriche esistenti
alla data del 1^ gennaio 1999, dove non risultano rispettati
i limiti di cui all'articolo 3 della presente legge anche
successivamente all'adozione dei necessari processi di
razionalizzazione dei tracciati, dell'utilizzo di linee
elettriche a più terne sullo stesso sostegno e di cavi
interrati, deve essere completato entro il 31 dicembre
2008.
3. Ai fini del risanamento il raggiungimento dei valori di
campo elettrico e di induzione magnetica può essere ottenuto
anche previo declassamento delle linee elettriche aeree,
ovvero con riduzione
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della tensione nominale e della corrente nominale fino al
raggiungimento dei valori previsti.
4. Gli esercenti delle linee elettriche devono presentare
al Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre 2000 i
progetti delle tratte di elettrodotti interessate dal
risanamento, sulla base dell'accordo procedimentale di cui al
secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992. Nel
progetto di risanamento oltre agli interventi necessari va
indicato il programma cronologico.
5. In caso di mancato risanamento entro i termini
previsti, l'elettrodotto aereo è disattivato nei successivi
sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.
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