| (Commissione tecnico-scientifica).
1. Per l'aggiornamento e l'approfondimento delle tematiche
relative ai problemi igienico-sanitari nella materia oggetto
della presente legge, è istituita, con decreto del Ministro
dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, una apposita commissione
tecnico-scientifica composta da rappresentanti del Ministero
dell'ambiente, del Ministero della sanità, dell'ENEA,
dell'Istituto superiore di sanità e delle associazioni di
protezione ambientale. La designazione del presidente della
commissione spetta al Ministro dell'ambiente.
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