| (Visto di ingresso - Condizione di rilascio).
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti:
" 1. Ai controlli di frontiera possono entrare nel
territorio dello Stato solo gli stranieri forniti di:
a) passaporto valido o documento riconosciuto come
equipollente dalle autorità italiane competenti;
b) visto, ove richiesto, secondo le disposizioni
vigenti in materia;
c) attestazione rilasciata dal consolato
territorialmente competente, redatta secondo le disposizioni
dettate in merito dal Ministro degli affari esteri, da cui
risulti:
1) che le condizioni di salute dello straniero non
sono pregiudizievoli per la sanità pubblica dei cittadini
italiani;
2) che lo straniero non ha riportato condanne penali
nel proprio Paese per le quali sia stata comminata una pena
detentiva superiore a trenta giorni o sia sottoposto a
procedimento penale per un reato per il quale è prevista una
pena della stessa natura o entità.
1- bis. Il visto non può essere rilasciato allo
straniero che sia stato condannato con sentenza passata in
giudicato per uno dei reati che costituiscono motivo di
espulsione dal territorio dello Stato".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"5- bis. I cittadini stranieri extracomunitari che si
presentano ai controlli di frontiera per entrare in Italia per
motivi di turismo, di studio, lavoro autonomo, cura e culto
devono dimostrare di essere provvisti di mezzi adeguati di
sostentamento in Italia di entità proporzionale alla durata
prevista dal visto ove prescritto, nonché dei mezzi per
rientrare in patria. Il Governo, con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, stabilisce
criteri e modalità per l'attuazione del presente comma".
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni,
sono inseriti i seguenti:
"9- bis. E' fatto obbligo a tutti gli operatori,
presso gli sportelli delle poste italiane e degli istituti di
credito, di richiedere il passaporto ed il permesso di
soggiorno, ove prescritto, ai cittadini extracomunitari che
intendano effettuare un versamento, rifiutando l'operazione
qualora i predetti documenti risultino scaduti, pena la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire un milione.
9- ter. Presso il Ministero dell'interno è istituito
un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di
eventuali diverse identificazioni dei cittadini
extracomunitari.
9- quater. Il datore di lavoro che impieghi cittadini
extracomunitari quali lavoratori subordinati o comunque per
attività professionali non conformemente alla normativa di cui
al presente decreto e sempre che il fatto non costituisca più
grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni
per ogni lavoratore impiegato e con la pena accessoria
dell'esclusione dai pubblici appalti per la durata massima di
tre anni".
4. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
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1990, n. 39, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art. 3- bis. - (Associazione finalizzata
all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari). -
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di
esercitare attività per l'ingresso illecito dei cittadini
extracomunitari, o si adoperano per la loro collocazione nel
mercato del lavoro, in violazione alle disposizioni previste
dal presente decreto, ovvero dalla normativa in materia di
lavoro, chi promuove, costituisce, dirige, organizza e
finanzia l'associazione è punito con la reclusione non
inferiore a quindici anni.
2. Chi partecipa all'associazione per i fini di cui
al comma 1 è punito con la reclusione non inferiore ad otto
anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati
è di dieci o più, o i cittadini extracomunitari vengono
introdotti nel territorio nazionale al fine di avviarli alla
prostituzione, ovvero se trattasi di cittadini extracomunitari
minorenni.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi
indicati nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a venti
anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dieci
anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando
i partecipanti hanno la disponibilltà di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
5. Le pene previste dal presente articolo sono
diminuite dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione del
delitto".
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