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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8220
DDL0453-0003
Progetto di legge Camera n. 453 - testo presentato - (DDL13-453)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C453. TESTIPDL
...C453.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC453 ZZ13 ZZPD ZZPR
        (Visto di ingresso - Condizione di rilascio).
       1.  Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
  dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti:
     " 1.  Ai controlli di frontiera possono entrare nel
  territorio dello Stato solo gli stranieri forniti di:
         a)  passaporto valido o documento riconosciuto come
  equipollente dalle autorità italiane competenti;
         b)  visto, ove richiesto, secondo le disposizioni
  vigenti in materia;
         c)  attestazione rilasciata dal consolato
  territorialmente competente, redatta secondo le disposizioni
  dettate in merito dal Ministro degli affari esteri, da cui
  risulti:
         1) che le condizioni di salute dello straniero non
  sono pregiudizievoli per la sanità pubblica dei cittadini
  italiani;
         2) che lo straniero non ha riportato condanne penali
  nel proprio Paese per le quali sia stata comminata una pena
  detentiva superiore a trenta giorni o sia sottoposto a
  procedimento penale per un reato per il quale è prevista una
  pena della stessa natura o entità.
     1- bis.  Il visto non può essere rilasciato allo
  straniero che sia stato condannato con sentenza passata in
  giudicato per uno dei reati che costituiscono motivo di
  espulsione dal territorio dello Stato".
     2.  Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
  dicembre 1989, n. 416,
 
                               Pag. 4
 
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
  n. 39, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
     "5- bis.  I cittadini stranieri extracomunitari che si
  presentano ai controlli di frontiera per entrare in Italia per
  motivi di turismo, di studio, lavoro autonomo, cura e culto
  devono dimostrare di essere provvisti di mezzi adeguati di
  sostentamento in Italia di entità proporzionale alla durata
  prevista dal visto ove prescritto, nonché dei mezzi per
  rientrare in patria.  Il Governo, con decreto adottato ai sensi
  dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, stabilisce
  criteri e modalità per l'attuazione del presente comma".
     3.  Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
  dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni,
  sono inseriti i seguenti:
     "9- bis.  E' fatto obbligo a tutti gli operatori,
  presso gli sportelli delle poste italiane e degli istituti di
  credito, di richiedere il passaporto ed il permesso di
  soggiorno, ove prescritto, ai cittadini extracomunitari che
  intendano effettuare un versamento, rifiutando l'operazione
  qualora i predetti documenti risultino scaduti, pena la
  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
  cinquecentomila a lire un milione.
     9- ter.  Presso il Ministero dell'interno è istituito
  un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di
  eventuali diverse identificazioni dei cittadini
  extracomunitari.
     9- quater.  Il datore di lavoro che impieghi cittadini
  extracomunitari quali lavoratori subordinati o comunque per
  attività professionali non conformemente alla normativa di cui
  al presente decreto e sempre che il fatto non costituisca più
  grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
  e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni
  per ogni lavoratore impiegato e con la pena accessoria
  dell'esclusione dai pubblici appalti per la durata massima di
  tre anni".
     4.  Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
  n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
 
                               Pag. 5
 
  1990, n. 39, e successive modificazioni, è inserito il
  seguente:
     "Art. 3- bis.  -  (Associazione finalizzata
  all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari). -
  1.  Quando tre o più persone si associano allo scopo di
  esercitare attività per l'ingresso illecito dei cittadini
  extracomunitari, o si adoperano per la loro collocazione nel
  mercato del lavoro, in violazione alle disposizioni previste
  dal presente decreto, ovvero dalla normativa in materia di
  lavoro, chi promuove, costituisce, dirige, organizza e
  finanzia l'associazione è punito con la reclusione non
  inferiore a quindici anni.
       2.  Chi partecipa all'associazione per i fini di cui
  al comma 1 è punito con la reclusione non inferiore ad otto
  anni.
       3.  La pena è aumentata se il numero degli associati
  è di dieci o più, o i cittadini extracomunitari vengono
  introdotti nel territorio nazionale al fine di avviarli alla
  prostituzione, ovvero se trattasi di cittadini extracomunitari
  minorenni.
       4.  Se l'associazione è armata la pena, nei casi
  indicati nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a venti
  anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dieci
  anni di reclusione.  L'associazione si considera armata quando
  i partecipanti hanno la disponibilltà di armi o materie
  esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
  deposito.
       5.  Le pene previste dal presente articolo sono
  diminuite dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente
  adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
  all'associazione risorse decisive per la commissione del
  delitto".
 
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