| (Lavoro stagionale dei cittadini
non appartenenti all'Unione europea).
1. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso
dei cittadini non appartenenti all'Unione europea prevista
dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
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1990, n. 39, sono indicate anche le possibilità di impiego per
i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilità
di impiego per i lavoratori stagionali in relazione alle
disponibilità accertate tramite gli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione ed alle previsioni annuali
di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni
regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di
lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si
avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale.
2. Hanno accesso alle possibilità di impiego di cui al
comma 1 i cittadini non appartenenti all'Unione europea
provenienti dai Paesi con i quali l'Italia stipula apposite
intese bilaterali. In tali intese sono individuati, in
conformità alle disposizioni legislative e regolamentari
applicabili, i requisiti necessari per l'accesso, le relative
modalità, gli accertamenti e le verifiche riguardanti le
singole qualifiche professionali nonché le modalità per il
trasferimento dei contributi di cui all'articolo 4, comma
3.
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