| (Soggiorno dei lavoratori stagionali
non appartenenti all'Unione europea).
1. Il lavoratore stagionale non appartenente all'Unione
europea, in possesso del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale,
previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, può soggiornare nel territorio
dello Stato per tutto il periodo di occupazione e, comunque,
per non più di sei mesi per anno. Decorso tale termine, il
lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato.
2. Il lavoratore stagionale non appartenente all'Unione
europea, ove sia documentalmente accertato il rispetto del
termine di permanenza nel territorio nazionale previsto dal
comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
Pag. 7
nell'anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi
di lavoro.
3. Nel primo anno di applicazione della presente legge,
hanno diritto di precedenza gli stranieri che dimostrino di
essere rientrati in patria, dopo un periodo di soggiorno in
Italia di almeno sei mesi, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della medesima legge.
4. Il lavoratore stagionale non appartenente all'Unione
europea che abbia soggiornato in Italia per quattro volte
consecutive con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi
di lavoro stagionale può ottenere, in presenza di una
documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, acquisito
il nulla-osta, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30
dicembre 1986, n. 943, degli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, e tenuto conto dell'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, un permesso di soggiorno della durata di due anni,
rinnovabile.
| |