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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8222
DDL0453-0005
Progetto di legge Camera n. 453 - testo presentato - (DDL13-453)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C453. TESTIPDL
...C453.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC453 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Soggiorno dei lavoratori stagionali
            non appartenenti all'Unione europea).
       1.  Il lavoratore stagionale non appartenente all'Unione
  europea, in possesso del visto di ingresso e del permesso di
  soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale,
  previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30
  dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1990, n. 39, può soggiornare nel territorio
  dello Stato per tutto il periodo di occupazione e, comunque,
  per non più di sei mesi per anno.  Decorso tale termine, il
  lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato.
     2.  Il lavoratore stagionale non appartenente all'Unione
  europea, ove sia documentalmente accertato il rispetto del
  termine di permanenza nel territorio nazionale previsto dal
  comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
 
                               Pag. 7
 
  nell'anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale,
  rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi
  di lavoro.
     3.  Nel primo anno di applicazione della presente legge,
  hanno diritto di precedenza gli stranieri che dimostrino di
  essere rientrati in patria, dopo un periodo di soggiorno in
  Italia di almeno sei mesi, entro trenta giorni dalla data di
  entrata in vigore della medesima legge.
     4.  Il lavoratore stagionale non appartenente all'Unione
  europea che abbia soggiornato in Italia per quattro volte
  consecutive con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi
  di lavoro stagionale può ottenere, in presenza di una
  documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, acquisito
  il nulla-osta, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30
  dicembre 1986, n. 943, degli uffici provinciali del lavoro e
  della massima occupazione, e tenuto conto dell'articolo 2,
  comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
  n. 39, un permesso di soggiorno della durata di due anni,
  rinnovabile.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-453 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0453 TOTPAG=0016 TOTDOC=0014 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=021 PAGFIN=0007 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=045300 00 FASCIDC=13DDL0453 SORTNAV=0045300 000 00000 ZZDDLC453 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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