| (Previdenza e assistenza).
1. Per i lavoratori di cui all'articolo 3 il datore di
lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali e
assistenziali previsti dalle norme vigenti, eccettuati i
contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
2. Il datore di lavoro che intende impiegare cittadini non
appartenenti all'Unione europea per lavoro stagionale deve
garantire, nell'ambito del rapporto contrattuale, l'accesso ad
un alloggio adeguato individuale o collettivo. A tal fine, il
datore di lavoro può stipulare apposite convenzioni con enti,
organizzazioni, associazioni o aziende titolari di complessi
ricettivi complementari.
3. I contributi versati per l'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono trasferiti
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all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza
del lavoratore, su richiesta dell'interessato, in base alle
convenzioni internazionali all'uopo stipulate tra l'Italia e
il medesimo Stato, nonché secondo le modalità previste dalle
intese di cui all'articolo 2.
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