| (Potenziamento del personale delle rappresentanze
diplomatiche).
1. Per assicurare il necessario potenziamento delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, in
relazione agli adempimenti connessi con la regolamentazione
dei flussi immigratori e, in particolare, con il rilascio dei
visti di ingresso, il contingente degli impiegati a contratto
di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
è elevato di centocinquanta unità.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari
a lire 8.625 milioni nel 1996, a lire 9.100 milioni nel 1997 e
a lire 9.600 milioni nel 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.000 milioni annui,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e,
quanto a lire 625 milioni per il 1996, lire 1.100 milioni per
il 1997 e lire 1.600 milioni per il 1998, l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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