| (Garanzie sui mezzi di sostentamento).
1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: "ovvero l'impegno di
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un ente o di un'associazione, individuati con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli
affari sociali, o di un privato, che diano idonea garanzia, ad
assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonché del
suo rientro in patria." sono sostituite dalle seguenti:
"ovvero attestante l'obbligazione di un privato, di un ente o
di un'associazione individuati con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, assunta in base alle disposizioni
vigenti, di provvedere al suo alloggio e sostentamento, nonché
al pagamento delle spese medico-ospedaliere, e deposita il
biglietto di viaggio per il suo rientro in patria o esibisce
la documentazione attestante il deposito dello stesso, o
dell'equivalente documentazione di pagamento, presso la
questura territorialmente competente. Le amministrazioni
pubbliche procedono, in danno del soggetto che si è obbligato,
al recupero delle spese eventualmente sostenute in caso di
inadempimento dell'ente, dell'associazione o del privato.".
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