| (Espulsione dal territorio dello Stato).
1. Il cittadino non appartenente all'Unione europea che
non osserva il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della
presente legge, è espulso dal territorio dello Stato secondo
le modalità previste dall'articolo 7, commi 2 e seguenti, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni, e non può ottenere il permesso di
soggiorno in Italia e il visto di ingresso per i due anni
successivi all'esecuzione del provvedimento.
2. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "sicurezza dello Stato", sono
inserite le seguenti: "nonché di quelli disposti ai sensi
dell'articolo 7, comma 7, nei confronti di cittadini non
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appartenenti all'Unione europea entrati nel territorio dello
Stato eludendo i controlli di frontiera";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'espulsione disposta nei confronti del cittadino non
appartenente all'Unione europea entrato nel territorio dello
Stato eludendo i controlli di frontiera è sempre eseguita
mediante accompagnamento immediato alla frontiera".
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