| (Sanzioni).
1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
" 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione
da due mesi a due anni o con la multa da due milioni a sei
milioni di lire. Se il fatto è commesso a fine di lucro,
ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è
della reclusione da due a sei anni e della multa da lire venti
milioni a lire ottanta milioni. E' sempre disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di
mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a
persona estranea al reato".
2. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, le
parole: "sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
lire duecentomila a lire cinquecentomila" sono sostituite
dalle seguenti: "sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire sei milioni".
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