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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8228
DDL0453-0011
Progetto di legge Camera n. 453 - testo presentato - (DDL13-453)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C453. TESTIPDL
...C453.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 11 Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC453 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
  1990, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le
  seguenti modificazioni:
         a)  il comma 5 è sostituito dal seguente:
     " 5.  Il permesso di soggiorno non può essere
  utilizzato per motivi diversi da quelli per i quali è stato
  concesso, a meno che non sia stato concesso per motivi di
  lavoro subordinato o autonomo e lo straniero sia in grado di
  dimostrare di disporre dei mezzi adeguati alla permamenza in
  Italia a nuovo titolo";
         b)  dopo il comma 5 è inserito il seguente:
     "5- bis.  La violazione del comma 5 determina la
  revoca del permesso di soggiorno da parte dell'autorità che lo
  ha rilasciato, ed il titolare è espulso dall'Italia con
  accompagnamento alla frontiera";
         c)  al comma 12- bis,  l'ultimo periodo è
  soppresso.
     2.  All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
  1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
         a)  il comma 4 è sostituito dal seguente:
     " 4.  Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti
  disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, l'esecuzione
  dell'espulsione e dell'accompagnamento alla frontiera dello
  straniero regolarmente soggiornante in Italia o il cui
  permesso di soggiorno sia stato revocato prima della scadenza
  o sia scaduto da un tempo non superiore a quarantacinque
  giorni, ha effetto decorsi quindici giorni dalla data di
  notificazione del provvedimento.  Qualora l'interessato abbia
  presentato, entro lo stesso termine, domanda incidentale di
  sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione
 
                              Pag. 12
 
  resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da
  parte del tribunale amministrativo regionale";
         b)  il comma 6 è sostituito dal seguente:
     " 6.  Le procedure di accompagnamento alla frontiera e
  di respingimento, nonché il provvedimento di espulsione dello
  straniero adottato nelle circostanze per le quali non debbano
  applicarsi le speciali disposizioni del comma 4, sono
  immediatamente esecutivi, anche in presenza di domanda di
  sospensione".
     3.  Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
  n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
  1990, n. 39, come modificato dal comma 2 del presente
  articolo, è inserito il seguente:
     "Art. 5- bis. - (Ricongiungimenti). -   1.  Il
  cittadino extracomunitario, decorsi tre anni dal suo regolare
  ingresso nel territorio dello Stato, può fare istanza al
  Ministero dell'interno al fine di ottenere il ricongiungimento
  familiare esclusivamente per il coniuge o i figli purché
  minori degli anni diciotto.  Il Ministero dell'interno rilascia
  idoneo nulla osta, accertata la buona condotta del cittadino
  extracomunitario, la disponibilità di un alloggio idoneo e la
  sussistenza in capo al richiedente di un reddito mensile pari
  a:
         a)  cinque volte l'importo della pensione sociale
  calcolata su base mensile, per il solo ricongiungimento del
  solo coniuge o fino ad una coppia di figli;
         b)  sei volte l'importo della pensione sociale
  calcolata su base mensile, per il coniuge e fino a due figli,
  così aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di
  figli.
       2.  Qualora la certificazione presentata dal
  cittadino extracomunitario risulti non corrispondente alla
  reale situazione abitativa e patrimoniale dello stesso, si
  procede alla automatica espulsione dell'intero nucleo
  familiare".
     4.  Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30
  dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
 
                              Pag. 13
 
  legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
     " 1.  Gli stranieri in possesso di permesso di
  soggiorno hanno l'obbligo di iscriversi all'anagrafe presso il
  comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini
  italiani".
     5.  Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 30
  dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:
     "4- bis.  I contributi di cui al comma 3 sono revocati
  con le stesse modalità qualora gli enti interessati non
  provvedano entro diciotto mesi alla realizzazione dei
  programmi finanziati".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-453 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0453 TOTPAG=0016 TOTDOC=0014 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=001 PAGFIN=0013 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=045300 00 FASCIDC=13DDL0453 SORTNAV=0045300 000 00000 ZZDDLC453 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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