| 1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. Il permesso di soggiorno non può essere
utilizzato per motivi diversi da quelli per i quali è stato
concesso, a meno che non sia stato concesso per motivi di
lavoro subordinato o autonomo e lo straniero sia in grado di
dimostrare di disporre dei mezzi adeguati alla permamenza in
Italia a nuovo titolo";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5- bis. La violazione del comma 5 determina la
revoca del permesso di soggiorno da parte dell'autorità che lo
ha rilasciato, ed il titolare è espulso dall'Italia con
accompagnamento alla frontiera";
c) al comma 12- bis, l'ultimo periodo è
soppresso.
2. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti
disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, l'esecuzione
dell'espulsione e dell'accompagnamento alla frontiera dello
straniero regolarmente soggiornante in Italia o il cui
permesso di soggiorno sia stato revocato prima della scadenza
o sia scaduto da un tempo non superiore a quarantacinque
giorni, ha effetto decorsi quindici giorni dalla data di
notificazione del provvedimento. Qualora l'interessato abbia
presentato, entro lo stesso termine, domanda incidentale di
sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione
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resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da
parte del tribunale amministrativo regionale";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
" 6. Le procedure di accompagnamento alla frontiera e
di respingimento, nonché il provvedimento di espulsione dello
straniero adottato nelle circostanze per le quali non debbano
applicarsi le speciali disposizioni del comma 4, sono
immediatamente esecutivi, anche in presenza di domanda di
sospensione".
3. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, come modificato dal comma 2 del presente
articolo, è inserito il seguente:
"Art. 5- bis. - (Ricongiungimenti). - 1. Il
cittadino extracomunitario, decorsi tre anni dal suo regolare
ingresso nel territorio dello Stato, può fare istanza al
Ministero dell'interno al fine di ottenere il ricongiungimento
familiare esclusivamente per il coniuge o i figli purché
minori degli anni diciotto. Il Ministero dell'interno rilascia
idoneo nulla osta, accertata la buona condotta del cittadino
extracomunitario, la disponibilità di un alloggio idoneo e la
sussistenza in capo al richiedente di un reddito mensile pari
a:
a) cinque volte l'importo della pensione sociale
calcolata su base mensile, per il solo ricongiungimento del
solo coniuge o fino ad una coppia di figli;
b) sei volte l'importo della pensione sociale
calcolata su base mensile, per il coniuge e fino a due figli,
così aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di
figli.
2. Qualora la certificazione presentata dal
cittadino extracomunitario risulti non corrispondente alla
reale situazione abitativa e patrimoniale dello stesso, si
procede alla automatica espulsione dell'intero nucleo
familiare".
4. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
" 1. Gli stranieri in possesso di permesso di
soggiorno hanno l'obbligo di iscriversi all'anagrafe presso il
comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini
italiani".
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:
"4- bis. I contributi di cui al comma 3 sono revocati
con le stesse modalità qualora gli enti interessati non
provvedano entro diciotto mesi alla realizzazione dei
programmi finanziati".
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