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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8229
DDL0453-0012
Progetto di legge Camera n. 453 - testo presentato - (DDL13-453)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C453. TESTIPDL
...C453.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC453 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
  1990, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le
  seguenti modificazioni:
         a)  il comma 4 è sostituito dal seguente:
     " 4.  L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto
  motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento
  penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.  Salvo
  quanto previsto dai commi 7, 11 e 12, l'espulsione è eseguita
  immediatamente con accompagnamento dello straniero alla
  frontiera.  Dell'adozione del provvedimento è informato
  immediatamente il Ministero dell'interno";
         b)  il comma 7 è sostituito dal seguente:
     " 7.  Nei casi in cui l'espulsione deve essere
  eseguita con le modalità differite di cui al comma 4
  dell'articolo 5, il questore intima allo straniero di
  abbandonare il territorio dello Stato nel termine e con le
  modalità prescritte o di presentarsi, entro
 
                              Pag. 14
 
  lo stesso termine, in questura per l'accompagnamento alla
  frontiera";
         c)  i commi 11 e 12 sono sostituiti dai
  seguenti:
     " 11.  Quando per l'esecuzione del provvedimento di
  espulsione e delle procedure di accompagnamento alla frontiera
  o di respingimento è necessario procedere ad accertamenti
  supplementari in ordine alla identità o alla nazionalità dello
  straniero ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il
  medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere
  all'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, il
  questore dispone che lo straniero si presenti almeno una volta
  la settimana personalmente all'ufficio o comando di polizia
  territorialmente competente, o in quello specificamente
  indicato, munito di apposito documento provvisorio di
  identificazione che gli viene rilasciato contestualmente
  all'emanazione del provvedimento di comparizione.  Con decreto
  del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono
  stabilite le caratteristiche e le modalità di rilascio del
  predetto documento provvisorio; il parere del Consiglio di
  Stato è reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta,
  decorso il quale s'intende favorevolmente acquisito.
       12.  L'esecuzione della misura di cui al comma 11 non
  può avere durata superiore a trenta giorni.  Decorso tale
  termine senza che sia stato possibile procedere al
  respingimento o all'espulsione, il questore intima allo
  straniero di lasciare il territorio dello Stato nelle
  successive quarantotto ore.  La violazione dell'obbligo di cui
  al comma 11 o dell'intimazione di cui al presente comma è
  punita con la reclusione da tre mesi a tre anni.  E' sempre
  consentito l'arresto e si osservano le disposizioni del comma
  2 dell'articolo 7- bis ";
         d)  al comma 12- ter  le parole: "su richiesta
  dello straniero o del suo difensore" sono sostituite dalle
  seguenti: "su richiesta dello straniero, del suo difensore o
  del pubblico ministero".
     2.  Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 11
  dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
 
                              Pag. 15
 
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
  n. 39, come sostituito dalla lettera  c)  del comma 1 del
  presente articolo, deve essere emanato entro trenta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-453 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0453 TOTPAG=0016 TOTDOC=0014 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=014 PAGFIN=0015 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=045300 00 FASCIDC=13DDL0453 SORTNAV=0045300 000 00000 ZZDDLC453 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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