| 1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto
motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento
penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Salvo
quanto previsto dai commi 7, 11 e 12, l'espulsione è eseguita
immediatamente con accompagnamento dello straniero alla
frontiera. Dell'adozione del provvedimento è informato
immediatamente il Ministero dell'interno";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Nei casi in cui l'espulsione deve essere
eseguita con le modalità differite di cui al comma 4
dell'articolo 5, il questore intima allo straniero di
abbandonare il territorio dello Stato nel termine e con le
modalità prescritte o di presentarsi, entro
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lo stesso termine, in questura per l'accompagnamento alla
frontiera";
c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai
seguenti:
" 11. Quando per l'esecuzione del provvedimento di
espulsione e delle procedure di accompagnamento alla frontiera
o di respingimento è necessario procedere ad accertamenti
supplementari in ordine alla identità o alla nazionalità dello
straniero ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il
medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere
all'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, il
questore dispone che lo straniero si presenti almeno una volta
la settimana personalmente all'ufficio o comando di polizia
territorialmente competente, o in quello specificamente
indicato, munito di apposito documento provvisorio di
identificazione che gli viene rilasciato contestualmente
all'emanazione del provvedimento di comparizione. Con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono
stabilite le caratteristiche e le modalità di rilascio del
predetto documento provvisorio; il parere del Consiglio di
Stato è reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta,
decorso il quale s'intende favorevolmente acquisito.
12. L'esecuzione della misura di cui al comma 11 non
può avere durata superiore a trenta giorni. Decorso tale
termine senza che sia stato possibile procedere al
respingimento o all'espulsione, il questore intima allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato nelle
successive quarantotto ore. La violazione dell'obbligo di cui
al comma 11 o dell'intimazione di cui al presente comma è
punita con la reclusione da tre mesi a tre anni. E' sempre
consentito l'arresto e si osservano le disposizioni del comma
2 dell'articolo 7- bis ";
d) al comma 12- ter le parole: "su richiesta
dello straniero o del suo difensore" sono sostituite dalle
seguenti: "su richiesta dello straniero, del suo difensore o
del pubblico ministero".
2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 11
dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, come sostituito dalla lettera c) del comma 1 del
presente articolo, deve essere emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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