| 1. L'articolo 7- bis del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7- bis. - (Reati di ingresso clandestino e di
mancata esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione). - 1. Fuori dei casi previsti
dall'articolo 1, lo straniero non appartenente all'Unione
europea che si introduce nel territorio dello Stato eludendo i
controlli di frontiera, che si trattiene nel medesimo
territorio sottraendosi all'esecuzione delle procedure di
accompagnamento alla frontiera e di respingimento o dei
provvedimenti di espulsione ovvero in violazione dei
provvedimenti di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno è
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. La stessa
pena si applica nei confronti dello straniero che, essendo
stato espulso dal territorio dello Stato, vi fa rientro o vi
si trattiene senza autorizzazione.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, lo
straniero che, a richiesta dell'autorità provinciale di
pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo,
il passaporto o altro documento equipollente ovvero il
documento di identificazione provvisorio di cui all'articolo
7, comma 11, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda fino a lire ottocentomila.
3. Nel caso previsto dal comma 1 è consentito
l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di
convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone,
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anche in deroga alle disposizioni dei capi I e II del titolo I
del libro IV del codice di procedura penale, l'applicazione
della custodia cautelare in carcere ovvero della custodia in
luogo appositamente attrezzato e vigilato, per un tempo non
superiore a trenta giorni.
4. L'esecuzione dell'espulsione o
dell'allontanamento dal territorio dello Stato sospende i
termini della custodia cautelare, il processo e l'esecuzione
della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso
di rientro dello straniero nel territorio dello Stato. Il
delitto è estinto qualora lo straniero non faccia rientro nel
territorio dello Stato nei successivi cinque anni".
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