Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8230
DDL0453-0013
Progetto di legge Camera n. 453 - testo presentato - (DDL13-453)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C453. TESTIPDL
...C453.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC453 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 7- bis  del decreto-legge 30 dicembre
  1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
  febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 8, comma 2, del
  decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 7- bis. - (Reati di ingresso clandestino e di
  mancata esibizione del passaporto o di altro documento di
  identificazione). -   1.  Fuori dei casi previsti
  dall'articolo 1, lo straniero non appartenente all'Unione
  europea che si introduce nel territorio dello Stato eludendo i
  controlli di frontiera, che si trattiene nel medesimo
  territorio sottraendosi all'esecuzione delle procedure di
  accompagnamento alla frontiera e di respingimento o dei
  provvedimenti di espulsione ovvero in violazione dei
  provvedimenti di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno è
  punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.  La stessa
  pena si applica nei confronti dello straniero che, essendo
  stato espulso dal territorio dello Stato, vi fa rientro o vi
  si trattiene senza autorizzazione.
       2.  Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, lo
  straniero che, a richiesta dell'autorità provinciale di
  pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo,
  il passaporto o altro documento equipollente ovvero il
  documento di identificazione provvisorio di cui all'articolo
  7, comma 11, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con
  l'ammenda fino a lire ottocentomila.
       3.  Nel caso previsto dal comma 1 è consentito
  l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.  Nell'udienza di
  convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone,
 
                              Pag. 16
 
  anche in deroga alle disposizioni dei capi I e II del titolo I
  del libro IV del codice di procedura penale, l'applicazione
  della custodia cautelare in carcere ovvero della custodia in
  luogo appositamente attrezzato e vigilato, per un tempo non
  superiore a trenta giorni.
       4.  L'esecuzione dell'espulsione o
  dell'allontanamento dal territorio dello Stato sospende i
  termini della custodia cautelare, il processo e l'esecuzione
  della pena.  Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso
  di rientro dello straniero nel territorio dello Stato.  Il
  delitto è estinto qualora lo straniero non faccia rientro nel
  territorio dello Stato nei successivi cinque anni".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-453 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0453 TOTPAG=0016 TOTDOC=0014 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=006 PAGFIN=0016 RIGFIN=013 UPAG=SI PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=045300 00 FASCIDC=13DDL0453 SORTNAV=0045300 000 00000 ZZDDLC453 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati