| (Disposizioni finali).
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come
sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della
presente legge, si applicano a decorrere dal sessantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa,
anche con riferimento ai provvedimenti notificati
anteriormente a tale data.
2. Si intendono abrogate le disposizioni contenute nel
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni, in contrasto con la presente
legge.
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