| Onorevoli Colleghi! - La propensione di molti
magistrati a rilasciare interviste agli organi di informazione
su vicende processuali in corso ha suscitato un ampio
dibattito nel Paese, caratterizzato da polemiche a volte anche
veementi. Che il diritto all'informazione, del quale tutti i
cittadini sono titolari, debba essere garantito nelle forme
più adeguate e diffuse, è certamente un dato fuori
discussione. Preoccupa invece - e non poco - il constatare
come molti magistrati avvertano un corrispondente "dovere" a
pronunciarsi pubblicamente nel merito di procedimenti
giudiziari in itinere.
L'aspetto che la proposta di legge in oggetto intende
affrontare è non tanto il problema connesso alla violazione
del segreto istruttorio (ipotesi già disciplinata dalla
legislazione vigente) quanto, piuttosto, un problema di
opportunità. In particolare, la questione consiste nello
stabilire se dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate da un
magistrato agli organi di informazione possa derivare un
nocumento all'andamento delle indagini ed un condizionamento
della fase in cui si forma la sentenza. Sotto questo profilo,
la disamina delle interviste rese negli ultimi mesi in
televisione o agli organi di stampa da magistrati impegnati
nella conduzione di importanti processi mette in luce una
variegata gamma di ipotesi, che vanno, passando per una serie
infinita di gradi e livelli, dalla mera ostentazione di un
inopportuno protagonismo alla facilmente riconoscibile volontà
di introdurre dati ed elementi di chiarimento rispetto a
vicende processuali che, per il solo fatto di aver avuto una
vasta eco sugli organi di informazione, hanno dato vita alle
interpretazioni e valutazioni più diverse. Se è vero che
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rispetto alla prima ipotesi non sorge dubbio alcuno sulla
necessità di arginare deleteri fenomeni di protagonismo fine a
se stesso (ancor più deleteri se riferiti specificamente agli
atteggiamenti dei magistrati), non può non essere considerato
come analoga esigenza venga in rilievo anche rispetto alla
seconda fattispecie. Se da un lato può infatti essere
considerata opportuna, ai fini del ristabilimento della
verità, la dichiarazione di un magistrato il quale, come fonte
autentica, chiarisca i termini oggettivi di una vicenda
descritta dai mezzi di informazione in modo contraddittorio e
non univoco, dall'altro va osservato che anche in presenza di
dette condizioni l'intervento pubblico del magistrato appare
comunque inopportuno, dal momento che non sono certo gli
organi di informazione gli interlocutori istituzionali di
quest'ultimo. Qualora dalle notizie diramate dai mass media
il giudice traesse elementi per accertare l'esistenza di un
reato, egli attiverà le iniziative più adeguate, ma, per
ragioni di chiara opportunità, dovrà farlo nei palazzi di
giustizia e non in televisione.
In definitiva, le interviste pubbliche rilasciate dai
magistrati, prescindendo dal merito (non si è fatto
volutamente cenno alle ipotesi, certamente più gravi, in cui i
magistrati entrano specificamente nel merito di un
procedimento giudiziario in corso, tranciando giudizi ed
esprimendo valutazioni che mai dovrebbero essere manifestate
al di fuori dei tribunali), appaiono inopportune e,
soprattutto, improduttive ai fini dell'affermazione di quella
che, sempre più diffusamente, viene definita "giustizia
giusta".
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