| Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in oggetto,
che riproduce lo schema di un'analoga iniziativa promossa nel
corso della precedente legislatura dal gruppo di Alleanza
nazionale presso la II Commissione giustizia della Camera,
nasce da due esigenze specifiche: parificare il trattamento
normativo e giudiziario in tema di cancellazione di protesti,
sia sul versante degli assegni bancari sia su quello delle
cambiali e dei vaglia cambiari, e contribuire, in qualche
modo, a prevenire il fenomeno dell'usura.
Per quel che concerne gli assegni protestati, già
l'attuale normativa statuisce l'improcedibilità dell'esercizio
dell'azione penale quando il versamento della provvista venga
effettuato nei termini stabiliti. Appare, pertanto, consona
l'integrazione prospettata, ispirata al medesimo favor
debitoris, in quanto renderebbe omogeneo un quadro sinora
frastagliato. Ed infatti il debitore che esegue il pagamento,
se da una parte vedrebbe depenalizzata la propria condotta,
dall'altra godrebbe sul piano civilistico pure della
possibilità di riacquistare la propria credibilità nella
solvibilità. In altri termini, si è voluto creare una sorta di
strumento di riabilitazione. La legge, così formulata,
incentiva ad onorare gli impegni assunti, dato che, ai fini
della cancellazione, prevede quale presupposto indefettibile
l'obbligo dell'avvenuto pagamento, o di altro equipollente e,
coevamente, consente a chi si sia "bruciato", di non dover
ricorrere a sostituti od a "uomini di paglia" per lo
svolgimento della propria attività economica o per la gestione
familiare od, ancora, atteso che l'inclusione nell'elenco dei
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protesti, seppure per un debito onorato, costituisce presso le
banche un ostacolo insormontabile per accedere al credito, di
non dovere ricorrere agli usurai.
Le ragioni citate militano anche per le cancellazioni di
protesti relativi a cambiali o vaglia cambiari, essendovi le
medesime condizioni di applicabilità nonché gli stessi
obiettivi di fondo.
Gli scopi prefissati si realizzano dettando una disciplina
ed una procedura identiche sia nei termini sia nelle modalità
di presentazione della domanda.
Nessun problema sussiste in ordine all'ambito di
applicazione delle norme proposte, sia per i presupposti di
fatto e di diritto del beneficio in parola sia per le
competenze giudiziarie.
Va, invece, puntualizzato che non ha più ragion d'essere
la distinzione tra cancella- zione del nome ed annotazione di
avvenuto pagamento nell'elenco dei protesti. E si è provveduto
in tal senso mediante la soppressione dell'ultima parte
dell'articolo 3, quinto comma, della legge 12 febbraio 1955,
n. 77. La norma transitoria di cui all'articolo 4 della
presente proposta di legge conferisce agli obbligati, senza
limitazioni temporali, la possibilità di sanare la propria
condizione e di godere della cancellazione del proprio nome a
condizione, però, che il pagamento sia avvenuto prima della
data di entrata in vigore della presente proposta di legge. E
ciò per impedire intenti speculativi o pagamenti fin troppo
risalenti nel tempo ed effettuati solo in via strumentale.
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